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La regolarità formale della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro comporta che essa deve considerarsi sempre “effettiva” e quindi impegnativa per il delegato e per la sua responsabilità; una asserita impossibilità di esercizio delle funzioni a causa del conferimento di “una pluralità” di deleghe non ha rilevanza, e il mancato esercizio dei poteri regolarmente conferiti non esonera il delegato ma costituisce, al contrario “una condotta inadempiente”.
Questi principi, affermati di recente da Cass. Pen. Sez. IV, 9.1.2019 n. 5030 ripropongono il tema della effettività della delega di funzioni, vista questa volta nella prospettiva (più frequente nella pratica che nella casistica giurisprudenziale) non del delegato privo di poteri, bensì del delegato che non esercita, in concreto, poteri formalmente indiscutibili.
È pacifico in giurisprudenza e riaffermato anche in questa pronuncia, che la delega di funzioni richiede in capo al delegato “effettivi poteri di decisione e di spesa”, non bastando il “contenuto formale della nomina” (la pronuncia cita Cass. Pen. Sez. IV, n. 47136/2007); l’esistenza di tali poteri deve essere verificata “in concreto”.
Nella fattispecie, si legge in sentenza, il delegato non aveva “formulato puntuali contestazioni relativamente a tali aspetti”. Egli aveva invece ed al contrario ammesso le validità della delega sotto il profilo della sua “impeccabilità formale”; salvo poi eccepire a propria difesa l’impossibilità di esercitarla per avere ricevuto “una pluralità di deleghe” tali da rendere impossibile lo “svolgimento contemporaneo di più incarichi”.
La Corte replica con due risposte.
La prima, tranciante, è che “avrebbe potuto rifiutarli”: il che, prescindendo da qualsiasi riflessione sulle dinamiche con cui vengono “negoziate” le deleghe intra-aziendali, valorizza la natura della delega come atto volontario, nel quale la accettazione del delegato - esplicita e per iscritto – costituisce elemento essenziale di validità e al tempo stesso, proprio per la natura volontaria, limita agli eventuali tentativi di difesa del delegato basati sulla propria posizione subordinata rispetto al delegante.
La seconda risposta riguarda più direttamente il tema della effettività della delega, considerata in rapporto al profilo formale: la Corte parla di “poteri regolarmente conferiti e, dunque, effettivi”.
In sostanza, secondo la Corte, la sussistenza di tutti i requisiti formali imposti dall’art. 16 del Decreto 81/08 non rileva soltanto, per così dire, in negativo, per negare validità ed efficacia all’atto di delega che ne sia privo; vale anche in positivo, cioè per qualificare l’atto di delega conforme ai requisiti non solo come formalmente regolare, ma anche come effettivo, e quindi a tutti gli effetti impegnativo per il delegato.