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La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con la recente Ordinanza n. 28439 del 14.12.2020, integrando i principi affermati dalla Sezioni Unite con le sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, affronta il tema della sorte dei crediti e in più in generale dei rapporti attivi, (sostanziali e processuali) in precedenza riferibili alla società estinta che non sia stati iscritti ovvero apposti nel bilancio finale di liquidazione.
In precedenza, le SS.UU. del 2013 con le richiamate pronunce, avevano stabilito che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, (sia di persone che di capitali) ovvero dopo l’estinzione, si determinava un fenomeno successorio, in forza del quale:
- le obbligazioni della società non si estinguevano, ma si trasferivano ai soci, i quali ne rispondevano nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda delle responsabilità vigente durante la vita dell’ente, ovvero in base al fatto che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
- i diritti ed i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta si trasferivano ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, (ancorché azionate o azionabili in giudizio) e dei crediti (ancora incerti o illiquidi) la cui inclusione nel bilancio finale di liquidazione avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) “il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
Al riguardo va precisato che nel 2013 le Sezioni Unite, in merito al tema dei residui attivi o sopravvenienze attive, si erano limitate ad affermare che la sorte di detti crediti “resta affidata ad una valutazione caso per caso, fermo restando però che l’estinzione della società da sempre vita ad un fenomeno successorio”. (Cassazione SS. UU. 6070/13)
I Giudici di Legittimità con l’Ordinanza n. 28439/2020, emessa nella fattispecie relativa alla domanda di restituzione dell’indebito ex art. 2033 c.c. in caso di di mancata annotazione nel bilancio finale di liquidazione della società creditrice estinta nelle more del giudizio, hanno stabilito, integrando e specificando ulteriormente quanto già affermato dalle SS. UU., che: l’estinzione delle società non determina la rinuncia ad un credito per il solo fatto che esso non sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, essendo al riguardo necessari ulteriori compimenti di atti o comportamenti idonei a palesare una volontà inequivocabile.
Cosi testualmente i Supremi Giudici: “la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa aver alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.
Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà di rinunciare a quel credito”.
In altri termini, secondo la Suprema Corte di Cassazione i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, perché tale circostanza potrebbe essere giustificata da molteplice e differenti ragioni e dalle più svariate cause (come ad esempio una mera dimenticanza del liquidatore), essendo all’uopo necessario una “verifica in concreto” da parte del giudice che tale omissione, ovvero la mancata appostazione di crediti nel bilancio finale di liquidazione, sia espressione di una volontà inequivocabile ed indubbia di volervi rinunciare.