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Regime di adempimento collaborativo
Tra le speciali forme di comunicazione introdotte allo scopo di aumentare il livello di cooperazione e affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, vi è il regime di adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. 128/2015.
Detto istituto si pone l’obiettivo di instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuenti desiderosi di un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Tale scopo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo, al fine di giungere ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni.
Sotto il profilo soggettivo, occorre evidenziare che a partire dal 1° gennaio 2020, il regime di adempimento collaborativo, in virtù di quanto previsto dall’articolo 7 D.Lgs. 128/2015, non è più riservato solo:
- ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
- ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che hanno presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul predetto regime;
- alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.
Per quanto concerne il profilo oggettivo, poi, l’articolo 4 D.Lgs. 128/2015 dispone che il contribuente deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
Ciò significa che all’istituto dell’adempimento collaborativo possono aderire soltanto i contribuenti che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. A tali fini, così come chiarito dal documento OCSE 2016 “Building Better Tax Control Framework”, il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:
a) Strategia fiscale;
b) Ruoli e responsabilità;
c) Procedure;
d) Monitoraggio;
e) Adattabilità al contesto interno ed esterno;
f ) Relazione agli organi di gestione.
Interpello abbreviato e aspetti premiali
Come detto, il regime di adempimento collaborativo prevede una nuova modalità di interlocuzione, diretta a favorire la prevenzione e risoluzione di potenziali controversie fiscali. Tale previsione offre l’opportunità di gestire le situazioni di incertezza, attraverso un confronto preventivo tra amministrazione e contribuenti.
In particolare, per le imprese che aderiscono a tale regime, l’articolo 6 D.Lgs. 128/2015 prevede la possibilità di attivare la procedura abbreviata di interpello preventivo, oltre che alcuni effetti di natura premiale, quali l’applicazione di sanzioni ridotte e l’esonero dalla presentazione di garanzie.
L’interpello abbreviato consente ai contribuenti di rivolgersi all’Agenzia delle entrate al fine di ottenere chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, in relazione ai quali l’interpellante ravvisi rischi fiscali.
È previsto che:
- L’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifichi e confermi l’idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l’adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda.
- Il termine per la risposta all’interpello sia in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l’Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta.
- I contribuenti comunichino all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita.
Per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l’Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa, è prevista l’applicazione delle sanzioni ridotte alla metà e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento.
Infine, è previsto l’esonero dalla presentazione di garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.
Altre forme di interlocuzione
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo possono presentare tutte le tipologie di interpello previste dall’articolo 11 L. 212/2000, ossia istanze di:
- interpello ordinario;
- interpello qualificatorio;
- interpello probatorio;
- interpello antiabuso;
- interpello disapplicativo.
Da ultimo, tra le altre forme di comunicazione e cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti è possibile annoverare:
- l’interpello sui nuovi investimenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 147/2015. Tale istanza è riservata agli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a trenta milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali;
- il ruling internazionale di cui all’articolo 31-ter D.P.R. 600/1973. Tale strumento consente alle imprese con attività internazionale di poter accedere ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:
- regime dei prezzi di trasferimento;
- determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza;
- attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione;
- valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione;
- erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.