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L’ambito di applicazione
La transazione fiscale si applica ai tributi erariali e relativi accessori amministrati dall’Agenzia delle Entrate, quali IRES, IRPEF, IVA, IRAP, oltre ritenute e addizionali, imposte sostitutive, imposta di registro, imposte ipotecarie catastali, anche se assistiti da causa di prelazione.
Rientrano anche i tributi che costituiscono risorse dell’Unione Europea, in conseguenza della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia UE 7 aprile 2016, causa C-546, che ha autorizzato, in linea di principio, la liberazione del debitore, quando l’irrecuperabilità del credito è accertata attraverso procedure concorsuali.
Non rientrano nel perimetro della transazione fiscale i tributi locali, in quanto amministrati dagli enti locali, mentre sono compresi gli oneri di riscossione e i contributi previdenziali e i relativi accessori.
La transazione fiscale nel concordato preventivo
La transazione fiscale non è una transazione in senso tecnico (art. 1965 c.c.), nè integra un accordo di diritto privato.
Il nome descrive unicamente le modalità attraverso cui, nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, il debitore può ottenere che il tribunale omologhi un abbattimento e/o una dilazione del proprio debito fiscale e previdenziale.
La legge fallimentare non stabilisce alcun vincolo all’abbattimento dei crediti fiscali nel concordato preventivo, salvo che:
- la proposta concordataria deve risultare migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, avuto riguardo ai crediti fiscali e previdenziali,
- deve essere rispettato il principio del divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari (privilegiati e non) rispetto a crediti di rango inferiore.
Con riguardo al punto 1. è previsto che il piano di concordato sia accompagnato da un’attestazione positiva redatta da un soggetto indipendente.
Tale relazione non vincola, però, il Fisco, che può comunque esprimere un diniego al piano nell’ambito dell’adunanza dei creditori.
Secondo le regole del concordato, l’adesione del Fisco, come di ogni altro creditore, non è determinante, se il piano complessivo è approvato dalla maggioranza dei creditori.
La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione
La disciplina della transazione fiscale non varia nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, salvo gli adattamenti che si rendono necessari in relazione al diverso tipo di definizione concorsuale.
In sintesi, le differenze sono queste:
- l’adesione del Fisco è vincolante per l’abbattimento del credito tributario, posto che i creditori dissenzienti, rappresentanti al massimo il 40% dei crediti, devono essere pagati entro 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza, se il credito non è ancora scaduto alla data di omologazione,
- l’attestazione relativa ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative praticabili.
Le novità del codice della crisi d’impresa: l’omologa in assenza di adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate
Il Codice della crisi, come anticipato sopra, riprende la disciplina della transazione fiscale e apporta alcune significative novità, che avranno l’effetto, in futuro, di:
- rendere più uniforme la disciplina della transazione nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione,
- contrastare la discrezionalità del Fisco, a determinate condizioni.
Tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo al D.Lgs. 14/2019, le novità essenziali che impattano sulla transazione fiscale sono le seguenti:
- l’attestazione del soggetto indipendente deve inerire solo l'alternativa liquidatoria (art. 63 e art. 88),
- negli accordi di ristrutturazione l’eventuale adesione del Fisco deve pervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione (art. 63), mentre attualmente non è previsto un termine,
- negli accordi di ristrutturazione dovrebbe considerarsi superato il principio del divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari rispetto ai crediti di rango inferiore (art. 63),
- negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, quando l’adesione del Fisco è decisiva ai fini delle maggioranze e la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il tribunale può omologare il piano anche in mancanza di adesione da parte del Fisco (art. 48, comma 5).
In prospettiva, dunque, il dissenso del Fisco rispetto all’abbattimento dei crediti tributari e/o previdenziali proposto dal debitore non sarà più determinante ai fini dell’omologazione, alle condizioni indicate sopra.