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Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano i loro servizi, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l'integrità del mercato.
A norma dell'art. 21 del Testo Unico della Finanza gli intermediari devono pertanto comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza offrendo ai clienti le informazioni adeguate (chiare e non fuorvianti) e disporre di risorse e procedure che assicurino un controllo interno e un efficiente svolgimento dei servizi.
Nel contesto della normativa di settore il legislatore non impedisce al comune risparmiatore (retail) di poter acquistare strumenti finanziari ad alto rischio, purché le banche inquadrino il cliente con profilo adeguato alle sue caratteristiche.
I requisiti, in base alla normativa Mifid sono molti e vanno dall’ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati, alla disponibilità economica, al reddito, all’esperienza come investitore, alla professione, all’età e al grado di istruzione.
Una normativa stringente che spesso, anche se rispettata, non è sufficiente a permettere a un investitore, anche preparato, di acquistare titoli finanziari ad alto rischio: così, molti intermediari, chiedono anche espressamente il rilascio di manleva formale ad acquistare un determinato titolo dopo che il cliente è stato informato dettagliatamente sui rischi di perdita in conto capitale e interessi dell’investimento.
Ma anche in questo caso, la tutela della banca rischia di non essere sufficiente se l’investimento a cui va incontro il cliente riguarda una parte significativa del patrimonio depositato presso l’istituto bancario e per la quale non è stata offerta una adeguata informazione.
Recentissimo è il caso dei bond della Astaldi Spa che, dopo essere stati collocati presso investitori istituzionali, sono approdati anche sul mercato regolamentato di Borsa Italiana (ExtraMot) e sulla piattaforma EuroTLX quando il rating dell’emittente rappresentava già un alto rischio di insolvenza.
Queste due piattaforme permettono la negoziazione online delle obbligazioni senza che l’intermediario possa intervenire nell’esecuzione degli ordini.
Non è sufficiente che la banca autorizzi l’accesso all’operatività online mediante credenziali personali e password.
A monte, è sempre necessaria l’adeguata profilazione del cliente che, se inadeguata al tipo d’investimento, non deve consentire l’acquisto di strumenti finanziari rischiosi, né allo sportello, né online.
Di fatto, molte banche italiane impediscono l’acquisto di strumenti finanziari rischiosi allo sportello, ma non via internet.
Non è il mezzo che fa la differenza (canale telematico, telefono piuttosto che sportello), ma la profilazione dell’investitore al quale deve sempre essere fornita adeguata e sufficiente consulenza.
Molti hanno investito una parte del loro patrimonio, ignari dei rischi e poco tutelati dalla propria banca che, a questo punto, potrebbe essere chiamata in causa e rispondere del danno patito dal risparmiatore.
E’ bene precisare che non tutti gli intermediari permettono l’operatività via internet senza una adeguata profilazione: ve ne sono tanti che inibiscono il risparmiatore comune (retail) anche dall’operatività online in assenza di una adeguata informativa che passa attraverso l'acquisizione preventiva di tutte le informazioni necessarie a valutare le caratteristiche del cliente (propensione al rischio, conoscenza, esperienza ecc.), ma ve ne sono tante altre che ancora oggi non si sono ancora adattate al sistema.
Il tema della corretta operatività degli intermediari sulle piattaforme online sarà certamente oggetto di grande interesse nei prossimi anni e foriero di un crescente contenzioso per gli intermediari che non avranno controllato e impedito, attraverso i loro sistemi di controllo, l'accesso dei propri clienti alla negoziazione di strumenti finanziari rischiosi e non adeguati mediante l'uso di canali telematici offerti con i loro servizi.