10 Settembre 2018

Validità del contratto in ambito bancario sottoscritto dal solo cliente

MARCO VISCONTI

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Abstract

È valido il contratto in ambito bancario sottoscritto dal solo cliente?
Con l’ordinanza n. 16406 del 21 giugno 2018 la Corte di Cassazione è tornata nuovamente ad occuparsi di una questione di fondamentale importanza nel mondo bancario, cioè del contratto bancario non sottoscritto dall’intermediario, ma solo dal cliente, e si è uniformata a due precedenti decisioni, quella resa a SS.UU. con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 e poi quella immediatamente successiva n. 1653 del 23 gennaio 2018, che hanno sancito un indirizzo giurisprudenziale radicalmente diverso rispetto a quello prevalente tenuto in passato.

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Le due precedenti decisioni della Suprema Corte relativamente a contratti aventi ad oggetto operazioni di investimento

Già con le decisioni del 16 e 23 gennaio 2018 la S.C. si era pronunciata sui contratti quadro monofirma, regolati dall’art 23 del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) e cioè i contratti relativi ad operazioni di investimento, per i quali l’art. 23 impone la forma scritta ad substantiam.  Dopo innumerevoli pronunce di nullità del contratto quadro portante la firma del solo cliente/investitore, con le menzionate sentenze la S.C. ha statuito che “il requisito della forma scritta nel contratto quadro, disposto dall’art. 23 T.U.F. è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

In sostanza, secondo la S.C. la norma di cui all’art. 23 T.U.F. va letta con interpretazione funzionale, che tenga cioè conto della funzione di tutela dell’interesse particolare dell’investitore, unico soggetto legittimato a far valere la nullità (cd. nullità di protezione).

In virtù di ciò, per una giusta ponderazione degli interessi, costituirebbe sanzione eccessiva stabilire la nullità del contratto quadro in difetto della sottoscrizione della banca.

L’ultima decisione della Corte di Cassazione relativamente ai contratti di conto corrente bancario

L’ordinanza 16406 del 21 giugno 2018, seppure riferita ad una fattispecie diversa dai contratti di investimento finanziario, perché concerne i contratti di conto corrente, rappresenta una operazione di allineamento tra la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria e quella dei contratti bancari.

Dice, infatti, la Corte che il principio di diritto enunciato nelle pronunce 898 del 16.1.2018 e 1653 del 23.1.2018 non può non operare nella materia dei contratti bancari soggetti al D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.).

Sovrapponibilità dell'Art. 117 T.U.B. all'Art.. 23 T.U.F.

Ad avviso della S.C. la formulazione dell’art. 117 T.U.B.  (che prevede la forma scritta del contratto bancario e la consegna di una copia al cliente), è del tutto sovrapponibile a quella dell’art. 23 T.U.F., riconoscendo, così, anche nei contratti bancari, la volontà della legge a garantire la più ampia conoscenza possibile, da parte del cliente, del contratto che si accinge a sottoscrivere ma che è stato predisposto in toto dalla banca. Il punto comune alle decisioni in esame, infatti, è costituito proprio dal fatto che in entrambi casi ci troviamo di fronte ad un modulo contrattuale predisposto dall’istituto di credito.

Ininfluenza della previsione di rilevare di ufficio la nullità prevista dal solo art. 117 T.U.B. e non dall’art. 23 T.U.F.

Secondo la Corte, poi, non impedisce la sovrapposizione delle due discipline la circostanza della possibilità di rilevare di ufficio la nullità, prevista dal testo unico bancario, non contemplata, invece, dall’art. 23 T.U.F. Si legge, infatti, nella ordinanza esaminata, che l’espressa previsione del rilievo officioso della nullità di protezione, (in ogni caso al contratto di apertura di credito non si applica il decreto legislativo n. 141/2010 introdotto per i soli contratti bancari) introdotta  solo per i contratti bancari, non ha generato una divaricazione tra i regimi giuridici applicabili alle due categorie di negozi. Secondo l’insegnamento delle SS.UU. il rilievo ex officio di una nullità negoziale, anche ove sia configurabile una nullità speciale o di protezione, deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una “ragione più liquida” in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale. In conseguenza, conclude la Corte, non si può affermare che i contratti bancari e quelli di intermediazione finanziaria siano assoggettati a diverse discipline.

Ultime considerazioni contenute nella ordinanza del 21 giugno 2018 degli ermellini

In ultimo la Corte di Cassazione chiarisce che la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca risulta ridimensionata anche nella prospettiva dell’applicazione della norma di cui all’art. 1284 comma 3, c.c., (operante prima dell’entrata in vigore della legge 145/1992 sulla trasparenza bancaria), perché se è vero che la norma indicata richiede un accordo contrattuale, non essendo sufficiente la sola dichiarazione unilaterale del debitore, è comunque fatto salvo che questa sia utilizzata ed accettata ex adverso proprio ai fini del perfezionamento dell’accordo.

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