01 Febbraio 2018

Violazione di informazioni riservate e storno di dipendenti: quale tutela?

ELENA MARTINI

Immagine dell'articolo: <span>Violazione di informazioni riservate e storno di dipendenti: quale tutela?</span>

Abstract

L’azienda che si veda sottrarre informazioni riservate e/o dipendenti chiave ha la possibilità di agire per concorrenza sleale e violazione di informazioni riservate, chiedendo che la controparte venga condannata a cessare la condotta lesiva e a risarcire i danni causati.

* * *

La situazione di crisi economica ha portato ad accentuarsi un fenomeno da sempre esistente, ovvero la nascita di nuove aziende che indebitamente si accaparrano e sfruttano il capitale umano, tecnologico e commerciale di aziende in difficoltà. Dico “indebitamente” perché ciò spesso accade violando le regole della leale concorrenza: nel caso più tipico, dipendenti dell’azienda in crisi fondano o sono assunti in blocco da una nuova società attiva nel medesimo settore, dove portano con sé copia dell’hard disk dell’azienda di provenienza contenente tutto il suo know-how tecnico e commerciale. In questo modo, la nuova società riesce a penetrare immediatamente nel mercato con sforzi minimi, approfittando delle conoscenze e dei contatti dell’azienda “saccheggiata”: progetti, disegni, specifiche, liste di componenti, liste di fornitori e clienti, prezzi e sconti praticati etc. In aggiunta, i prodotti della nuova azienda saranno di norma più economici di quelli dell’azienda di partenza, posto che su di essi non incideranno i costi di ricerca e sviluppo sostenuti da quest’ultima, con ulteriore indebito vantaggio concorrenziale.

Parlo di “nuova azienda” e di “azienda in crisi” perché questa è la situazione più frequente, ma in realtà un simile schema si verifica anche in aziende sane e presenti sul mercato da tempo. Di seguito per semplicità mi riferirò genericamente alla società “saccheggiata” come società A, e a quella “saccheggiante” come società B.

Profili di illiceità previsti dalla legge

Dal punto di vista giuridico, il comportamento della società B è sanzionabile sotto diversi profili.

Innanzitutto, la sottrazione e lo sfruttamento delle informazioni tecniche e commerciali riservate della società A può costituire violazione degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale (d. lgs. 30/2005, “CPI”) se le informazioni in questione erano segrete, erano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete e hanno valore economico in quanto segrete. In presenza di questi requisiti, infatti, la Società A ha il diritto di vietare a qualsiasi terzo di acquisire, rivelare o utilizzare tali informazioni.

In questi casi l’aspetto più controverso spesso è se la società A avesse sottoposto le informazioni a misure adeguate a mantenerle segrete come richiesto dalla norma, cosa che tipicamente viene contestata dalla società B. La verifica dell’adeguatezza delle misure è demandata al giudice e quindi, come è ovvio, presenta un margine di discrezionalità. Di norma, comunque, il giudice tiene conto dello stato del progresso tecnologico e del costo delle diverse misure di protezione, oltre che dell’esistenza di misure di protezione giuridiche (es. accordi di riservatezza) in aggiunta a quelle tecniche.

In realtà, tuttavia, anche ove non possiedano gli stringenti requisiti di cui sopra, ma siano in ogni caso destinate a rimanere all’interno dell’azienda, le informazioni riservate ricevono comunque una tutela giuridica, ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale. Secondo la giurisprudenza concorde, infatti, l’art. 2598 co. 1 n. 3 c.c. protegge anche contro l’acquisizione abusiva di documenti non riservati, posto che esso sanziona chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

Il limite maggiore della tutela concorrenziale, rispetto a quella ex artt. 98 e 99 CPI, è che essa si applica solo tra imprese concorrenti. Ciò ha portato in passato a ritenere che non si applicasse alle imprese in fallimento, non essendo esse attive sul mercato. Tuttavia, la giurisprudenza, d’accordo con la dottrina prevalente, sembra ormai avere convenuto che anche il Fallimento ha il diritto di agire per violazione delle proprie informazioni riservate ex art. 2598 c.c., anche in via cautelare, per ottenere in via d’urgenza l’inibitoria della società B dall’uso delle proprie informazioni. Questa soluzione appare in effetti maggiormente rispondente ai legittimi interessi in gioco: pur non essendo il Fallimento attivo sul mercato, esso deve tutelare e monetizzare al meglio il proprio patrimonio, inclusi i propri asset immateriali e quindi le proprie informazioni tecniche e commerciali riservate. E queste ultime potranno trovare compratori solo ove siano mantenute all’interno dell’azienda: nessuno pagherebbe per acquistare qualcosa di cui altri si sono già impossessati, e per di più senza pagare.

Tornando al comportamento della società B descritto all’inizio, esso può configurare altresì un illecito storno di dipendenti, sanzionato sempre dall’art. 2598 co. 1 n. 3 c.c., qualora sia accompagnato dal c.d. “animus nocendi”, ovvero l’intento di danneggiare la società A. La sussistenza di questo requisito viene desunta dalla giurisprudenza da diversi elementi, quali: la significatività del numero dei dipendenti stornati; l’importanza del ruolo da essi ricoperto; la loro appartenenza al medesimo team; il fatto che fossero dipendenti di lungo corso della società A; il fatto che siano stati assunti dalla società B più o meno nello stesso periodo di tempo.

In conclusione, l’azienda che si veda sottrarre dipendenti e informazioni riservate (o solo gli uni o le altre) ha ottimi strumenti per reagire e bloccare la condotta avversaria. La società A potrà anche chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti, inclusi i danni di immagine nei confronti dei clienti, che di norma sono portati a percepire la situazione come una debolezza o crisi dell’azienda. In via preventiva, invece, è senz’altro utile adottare le misure di riservatezza, tecniche e giuridiche, necessarie a tutelare le informazioni riservate, nonché stipulare i patti di non concorrenza eventualmente opportuni.

Altri Talks