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Un canale per le segnalazioni
Il Whistleblowing, introdotto nel D.lgs. 231/2001 ad opera della Legge 179/2017, consiste nella predisposizione di un canale per le segnalazioni da parte dal personale aziendale in relazione ad attività illecite delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro.
Per la verità, tale previsione era da tempo nota nel mondo del D. lgs 231, posto che l’art. 2 del Decreto già disponeva che i modelli organizzativi (MOG) dovessero prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (OdV). Pertanto, ancor prima della riforma in parola, molti MOG prevedevano al loro interno casi e modalità di invio di flussi informativi verso l’OdV, rispetto ai quali il Whistleblowing pare sovrapporsi.
Il Whistleblowing di per sé non sembra, quindi, un’innovazione rivoluzionaria rispetto alle best practice già adottate nel sistema 231; la vera novità della norma pare, invece, consistere nell’esplicitazione di strumenti di tutela per gli autori delle segnalazioni di illeciti conosciuti nell’ambito dell’attività lavorativa, ossia la formalizzazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori per ragioni connesse alla segnalazione.
Tale novità non è di poco conto se letta alla luce di alcuni noti fallimenti storici causati da un “blackout” nel sistema di comunicazione di informazioni rilevanti.
La fatale mancanza di corretta informazione
Si pensi all’operazione Overlord (preludio dello Sbarco in Normandia), ove le carenze di comunicazione all’interno delle strutture di comando contribuirono alla perdita per l’esercito tedesco di uno dei principali punti d’accesso al continente europeo e, di conseguenza, del conflitto.
Così - da una parte, per l’incapacità dei comandanti tedeschi di fornire una linea di comunicazione chiara, dall’altra, per merito dell’esercito alleato che si adoperò per rendere difficoltoso il passaggio di informazioni fra i reparti e Berlino - le comunicazioni, e con esse le direttive di comando, vennero rese impossibili.
Dunque, il protrarsi dell’inefficacia del flusso informativo si rivelò fatale.
Un altro esempio degno di nota è quello che ha riguardato uno dei principali colossi dell’energia a livello internazionale, la statunitense Enron Corporation. Da mesi sotto la lente d’ingrandimento della Security and Exchange Commission (la Consob americana), la multinazionale texana, simbolo della New Economy, dichiarò il fallimento invocando il Chapter 11 della legge fallimentare federale.
Il caso Enron presenta molte analogie con il noto Crac Parmalat: la reale situazione finanziaria venne mascherata mediante falsificazioni di bilanci, false dichiarazioni sociali e società fantoccio con sede in paradisi fiscali. L'episodio più significativo avvenne nel 2000, quando una tassa di 112 milioni di dollari si trasformò in un credito di 278 milioni.
Proteggere chi denuncia
Ciò che accomuna le predette vicende è l’evidente mancanza di un corretto sistema di trasmissione delle informazioni. Ed infatti, le indagini accertarono come molti dipendenti della Enron sapessero delle falsificazioni in atto, ma nessuno, per timore di subire ritorsioni, ebbe il coraggio di denunciarle. Se la società, dunque, fosse stata dotata di un corretto sistema di trasmissione delle informazioni, con previsioni di reali tutele per il segnalante, probabilmente alcune violazioni si sarebbero potute evitare.
Proprio in quest’ottica il legislatore italiano, conformandosi alla disciplina europea, ha introdotto nel 2017 la legge sul Whistleblowing, con l’obiettivo di individuare strumenti di tutela nei confronti dei whistleblower. Non può infatti considerarsi sufficiente prevedere un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni, senza garanzie per il whistleblower. E’ evidente come, in Parmalat ed Enron, la paura di subire ritorsioni portò “chi sapeva” a tacere.
La mera predisposizione di caselle di posta elettronica o di cassette fisiche ove depositare le proprie segnalazioni difficilmente avrebbe portato alla comunicazione delle violazioni, in assenza di un dato normativo idoneo ad eliminare il rischio di possibili ritorsioni da parte dei vertici aziendali.
L’insegnamento che è possibile trarre dai suddetti casi è, da un lato, la stretta correlazione fra un’efficiente struttura di controllo ed un idoneo sistema di trasmissione delle informazioni, e, dall’altro, la necessità di integrare tale sistema con meccanismi che incentivino le segnalazioni, quali concrete tutele verso il segnalante.
Fondamentale è, quindi, prevedere una specifica formazione dei lavoratori, che riguardi tanto gli aspetti formali (in che modo e dove segnalare, oltre alle possibili conseguenze) quanto quelli sostanziali (è indispensabile che il whistleblower conosca l’oggetto della segnalazione).
Proprio l’importanza del contenuto delle informazioni trasmesse è un ulteriore insegnamento che può trarsi da un’altra nota esperienza storica: la disfatta di Caporetto che conta 12.000 vittime, 30.000 feriti e 265.000 prigionieri.
Per tutto il ventesimo secolo la memoria collettiva attribuì la colpa di questa terribile disfatta alla codardia dei soldati italiani. Invece, i più recenti studi hanno evidenziato come la causa fu la mancanza di consapevolezza da parte dei generali dell’esercito di ciò che effettivamente avveniva nelle trincee, tenuto conto che le informazioni trasmesse dai comandanti riguardavano il fatto che i soldati avessero tutti i capelli rasati e che i carri potessero circolare solo sulla destra, difettando di informazioni utili ai fini strategici.
E’ evidente, quindi, anche l’importanza della qualità delle segnalazioni.
Calando questa vicenda nella materia 231, con l’attività formativa occorrerà evidenziare come lo strumento debba essere utilizzato per segnalare condotte o violazioni rilevanti ai fini del D. lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e non per portare alla luce vicende di natura privata, violazioni di solo impatto giuslavoristico, rivendicazioni di tipo sindacale o “rumors” non confortati da elementi precisi e concordanti.
Prendendo esempio dai casi citati, può affermarsi come l’istituzione di un efficace sistema di Whistleblowing, accompagnato da un’idonea attività di sensibilizzazione, debba essere vista come l’occasione per rafforzare l’efficacia del MOG ed il ruolo dell’OdV.