***
Premesse
Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali e del diritto dell’Unione Europea.
Il decreto si pone come obiettivo quello di tutelare i soggetti che segnalano violazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, anche in ottica di prevenzione e contrasto alla commissione di illeciti e di fatti pregiudizievoli che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Il D. Lgs. n. 24/2023, come noto, prevede per il soggetto che effettua segnalazioni, denunce, divulgazioni pubbliche, rilevanti ai fini del predetto decreto, un sistema di protezione che comprende:
- la tutela della riservatezza
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata
- limitazioni di responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.
Inoltre, al fine di rafforzare l’efficacia delle tutele, il D. Lgs. 24/2023 ha previsto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi forniscano assistenza al segnalante sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta, sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Come precisato nelle Linee Guida ANAC adottate con delibera n.311 del 12.07.2023 “Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata”.
Una delle novità più interessanti della normativa in esame è l’ampliamento del novero dei soggetti che possono godere del sistema di tutele sopra brevemente indicate e, quindi, che possono essere protette in caso di segnalazioni, denunce o divulgazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. 24/2023.
I soggetti tutelati nel settore privato
I soggetti del settore privato che - in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica - godono delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 sono:
- i lavoratori subordinati (lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio, i lavoratori somministrati e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali);
- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società / Ente;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società / Ente;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società / Ente;
- i volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società / Ente;
- gli azionisti della Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società / Ente (amministratori, componenti del collegio sindacale, componenti dell’organismo di vigilanza, ecc.).
Le tutele si applicano non solo quando la segnalazione è effettuata dai predetti soggetti in costanza di rapporto, ma anche:
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.
I soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche
L’art. 3, comma V, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 24/2023 estende l’ambito soggettivo di applicazione delle tutele predisposte in favore del soggetto che effettua segnalazioni, denunce, divulgazioni pubbliche:
- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
La ratio della norma è evidente: la tutela efficace del segnalante si ha quando si proteggono anche quei soggetti che potrebbero subire conseguenze pregiudizievoli a causa del particolare rapporto che li lega al segnalante e/o del ruolo assunto nel processo di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.
Per comprendere esattamente a chi si riferisca il legislatore, sono utili le definizioni indicate nell’art. 2 del D. Lgs. 24/2023 ed anche i chiarimenti e le esemplificazioni contenuti nelle Linee Guida ANAC.
Il facilitatore è definito come la “persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata” Può trattarsi, quindi, ad esempio di un collega di lavoro ed anche (così è precisato nella Linee Guida Anac) del collega che riveste la qualifica di sindacalista, purché assista il segnalante in via autonoma, senza spendere la sigla sindacale.
Con il termine persone del medesimo contesto lavorativo che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente si intendono soggetti che operano o che hanno operato in passato nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante (colleghi ed ex colleghi) purché legati a quest’ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. Secondo le Linee Guida ANAC con la prima espressione si intendono coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante, da intendersi in senso ampio come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità, sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita.
Per colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante si intendono coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante con una certa stabilità dando così origine a un rapporto di comunanza e colleganza (sono esclusi quindi gli ex-colleghi e coloro con cui il segnalante ha rapporti lavorativi meramente sporadici ed occasionali).
Il legislatore ha, infine, esteso la protezione anche agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo (art. 3, comma V, lettera d) del D. Lgs 24/2023). La formulazione della norma pone non poche perplessità, in parte risolte sempre dalle precisazioni ed esemplificazioni contenute nelle Linee Guida ANAC.
Secondo ANAC la locuzione Enti di proprietà del segnalante deve essere intesa in senso ampio ricomprendendo sia le ipotesi di enti di cui il segnalante è titolare esclusivo, sia le ipotesi di compartecipazione maggioritaria con terzi (è il caso, ad esempio, di società di cui il segnalante detenga tutte le quote o azioni o la maggioranza di esse).
L’estensione delle tutele anche agli Enti presso i quali lavora il segnalante risponde alla necessità di tutelare ad esempio l’impresa, presso cui lavora il segnalante, che ha in essere un contratto di fornitura con un ente ove è avvenuto il fatto oggetto di segnalazione (la ritorsione, in questi casi, potrebbe essere attuata nei confronti dell’impresa ove presta servizio il segnalante, mediante, ad esempio, l’interruzione anticipata del contratto).
Il riferimento, da ultimo, anche agli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (anche se non di sua proprietà e anche se non vi svolga attività lavorativa) è davvero di difficile interpretazione.
Sul punto ci si limita, quindi, a riportare quanto contenuto nelle Linee Guida di ANAC, auspicando nel futuro ulteriori utili indicazioni: “ci si riferisce - a titolo esemplificativo - al settore pubblico ove un dipendente di uno dei comuni che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio, segnali violazioni compiute, nell’ambito della gestione dello stesso servizio, da un comune associato. In tali casi, il comune segnalato potrebbe attuare una misura ritorsiva nei confronti non del dipendente segnalante bensì del comune di appartenenza di quest’ultimo, interrompendo in via anticipata la convenzione. Analoga situazione potrebbe verificarsi nel settore privato nel caso di partnership fra imprese. Pertanto, indipendentemente dalla natura delle attività svolte dagli enti in questione, questi ultimi sono tutelati in quanto, in ragione della connessione e interrelazione con il segnalante o denunciante, potrebbero subire misure ritorsive a seguito di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica”.