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La proroga delle concessioni demaniali marittime è tornata al centro del dibattito giurisprudenziale con una recentissima sentenza del TAR Toscana, Sez. II, dell’8 marzo 2021, n. 363.
Sin dai primi anni ’90[1], il Legislatore italiano ha applicato una particolare disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, derogando alle normali procedure di evidenza pubblica e disponendo la proroga, in via automatica, delle concessioni già esistenti. Da ultimo, l’art. 1, commi 682 e 683 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha esteso la proroga delle concessioni demaniali marittime sino al prossimo 31 dicembre 2033, prolungamento confermato anche dall’art 182, co. 2 della legge di conversione del Decreto c.d. “Rilancio” (l. 77 del 17 luglio 2020).
La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in assenza di procedure concorrenziali di gara è stata, tuttavia, al centro un accesso dibattito giurisprudenziale, anche sul piano sovranazionale.
La giurisprudenza europea
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite, C-458/14 e C-67/15) ha previsto che la proroga automatica (ed indiscriminata) delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali ad uso ricreativo - in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati - si ponga in aperto contrasto, sia con la disciplina prevista dall’art. 12, comma 2 della Direttiva n. 2006/123/CE Servizi (c.d. “Bolkenstein”) del Parlamento e del Consiglio europeo, che con l’art. 49 TFUE e l’art. 56 TFUE in materia di restrizione alla libertà di stabilimento.
Ciò in quanto, verrebbe reso di fatto impossibile, per un dato periodo di tempo, l’accesso alle concessioni in scadenza a qualsiasi altro concorrente che non sia già concessionario. L’orientamento europeo è stato riconfermato più volte nel corso degli ultimi anni da numerose sentenze nazionali del Consiglio di Stato[2].
Le recenti decisioni nazionali sulla proroga delle concessioni demaniali
Di recente, con sentenza del 16.2.2021 n. 1416, il Consiglio di Stato ha ribadito, nuovamente, il concetto, ricordando che “la spiaggia è un bene pubblico demaniale[3]”, per ciò tale, inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi ed è proprio nella limitatezza del numero e dell’estensione di tali beni che trova giustificazione il ricorso a procedure comparative per la loro assegnazione, così come affermato dalla Corte di Giustizia Europea, secondo la quale “l’art. 12 della Dir.2006/123/CE (38) osta a una misura nazionale che preveda l’automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti” (cfr. CGUE, sent. 14 luglio 2016).
Di conseguenza, afferma il Consiglio di Stato, qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve ispirarsi alle regole dell’Unione Europea sull’indizione delle gare, stante l’efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte europea.
A poco meno di un mese di distanza, il Tar Toscana, Sez. II, sentenza dell’8 marzo 2021, n. 363, ha ripreso il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadendo la necessità di un confronto concorrenziale nelle attribuzioni delle concessioni marittime appartenenti al demanio statale.
Il caso affrontato dal Collegio vedeva protagonisti, da una parte, il Comune di Piombino (LI), il quale con Determina Dirigenziale n. 408 del 21.5.2020 aveva prorogato, in applicazione della L. 145/2018, le concessioni demaniali con finalità turistico – ricreative e dall’altra, l’A.G.C.M., la quale aveva impugnato la Determina ritenendola in contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE e con i generali principi di par condicio, trasparenza, imparzialità.
In questa sede, il Collegio, riconfermando quanto previsto dalla citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, ha ribadito l’illegittimità - confermata anche di recente dalla Corte Costituzionale[4] - della proroga automatica delle concessioni, sancendo che in caso di contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi di diritto eurounitario, vi sia un obbligo in capo al Dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale di non applicarla.
In forza dei consolidati indirizzi giurisprudenziali della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, il T.A.R. Toscana ha, dunque, annullato il provvedimento di proroga delle concessioni demaniali cosi come richiesto dalla parte ricorrente.
Conclusioni
Di fronte alle numerose sentenze nazionali e sovranazionali che riconoscono chiaramente l’illegittimità della proroga automatica ed indiscriminata delle concessioni demaniali marittime, il Legislatore dovrebbe interrogarsi sulla regolarità del proprio operato, accogliendo i citati orientamenti, recentemente confermati anche dalla Corte Costituzionale, e abrogando le disposizioni violative, così da riportare ad equilibrio il sistema.
Di fronte all’inerzia del Legislatore, spetterà altrimenti ai Giudici disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con l’ordinamento comunitario.
[1] Art. 1, comma 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400,
[2] Consiglio di Stato, Sez.VI, sentenza del 18 novembre 2019, n. 7874; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 30.12.2019, n. 2890.
[3] Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 16 febbraio 2021, n. 1416.
[4] Da ultimo, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021 ha dichiarato l’illegittimità di una norma di legge della Regione Calabria che prevedeva il meccanismo di rinnovo automatico.