01 Febbraio 2023

Annunciato un possibile vincolo di tutela culturale su San Siro: cosa potrebbe succedere?

FRANCESCA PETULLA'

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Abstract

È recentemente stata riportata la notizia della possibile apposizione di un vincolo culturale sullo Stadio San Siro di Milano. Di seguito, una riflessione sulla vicenda e le possibili conseguenze sui progetti di ristrutturazione.

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La ristrutturazione degli impianti sportivi come caso “paradigmatico” di possibile contrasto tra tutela e valorizzazione dei beni culturali; interessi coinvolti e recenti riforme (d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38)

È cominciato come un tormentone sanremese la questione della apposizione di un vincolo culturale sullo Stadio di San Siro. Essendo io cittadina romana, ma non di fede romanista e neppure laziale, la questione mi è nota perché ha tormentato tutti indistintamente di qualsivoglia fede calcistica all’epoca della realizzazione del PPP che vedeva nell’intera operazione finanziaria la costruzione della stadio della Roma in località Tor di Valle ove insiste l’ippodromo famoso più per le corse dei cani che dei cavalli. Nonostante le norme di semplificazione da ultimo adottate dette “sblocca stadi”, le vicende degli stadi in diverse città italiane, infatti, testimoniano la complessità della materia, della stratificazione delle regole e della discrezionalità connessa alla valutazione del valore di un bene.

 

Gli impianti sportivi di proprietà pubblica e il loro interesse come “bene culturale”. Il vincolo storico–artistico e il diverso vincolo relazionale

Preliminarmente, occorre considerare che nel 2019 la Commissione regionale preposta del MIC su richiesta del Comune di Milano, ha accertato che il vincolo storico artistico imposto dal D.Lgs. 42/2004 per gli immobili di proprietà pubblica, opera di autori non più viventi e che hanno più di 70 anni di età, non era presente. A distanza di quattro anni e prossimi al 70ennio, la questione si è riproposta, ma in termini diversi, cioè a dire nel contesto del cd. vicolo relazionale.  La cd. tutela "relazionale" è disciplinata all'articolo 13.3 (d) del D.Lgs. 42/2004 che si riferisce al" le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose". La giurisprudenza ha precisato che il presupposto del vincolo è la sussistenza di un legame fra il bene e fatti storici specifici bene individuati anche se non di particolare importanza, non essendo invece sufficienti i collegamenti generici non correlati a specifici eventi (T.A.R. Milano,  III sez., 11 novembre 2020, n. 2120Consiglio di Stato,  VI sez., 14 giugno 2017, n. 2920). In altre parole, si tratta di beni  che “non costituiscono, in senso assoluto, espressione del genio e dell’arte umana, ma sono una testimonianza irripetibile e rara di un’epoca storica, di un ambiente, di una città, e vengono pertanto sottoposti a tutela per il legame storico-relazionale che li associa a specifici eventi della nostra Nazione( TAR Lazio, Roma, II quater sez., sentenza 5 ottobre 2015, n. 11477). Merita esser ricordato il caso del vincolo posto sul “Quartiere ippico di San Siro”, costituito dall’ippodromo del galoppo e dalla pista di allenamento di Trenno, caso nel quale  il TAR Lombardia ha osservato come il complesso in questione “rappresenti una rilevante testimonianza di una peculiare epoca della nascita e dello sviluppo dell’ippica, con i relativi riflessi di carattere socio – economico”; inoltre “il provvedimento accerta i qualificanti tratti delle opere apprezzandone il rilievo delle stesse come testimonianza d’istanza sociale, culturale, sportiva e di costume della città” (Milano,  II sez., sentenza 30 luglio 2018, n. 1875).

 

L’obbligo di assoggettare l’intervento di ristrutturazione a valutazione preventiva da parte del Ministero della Cultura (MIC)

Allora, in conclusione ci si deve chiedere: ci sono i presupposti per dichiarare San Siro vincolato?  Per chi scrive sì, ci sono, è chiaro che si sono e, non solo per il popolo neroazzurro di Mazzola e rossonero di Rivera, ma pure per me che ho assistito all’ultimo concerto di Elton John l’estate scorsa e che assisterò a quello dei Coldplay la prossima estate. Un futuro avvio del procedimento amministrativo volto alla declaratoria del vincolo ovviamente considererà un insieme di circostanze rilevanti che prescindono dalla affezione della scrivente, ma occorre considerare che dalla data di avvio della procedura, l'immobile viene di fatto sottoposto immediatamente alla tutela fintanto che dura il procedimento.  L’effetto giuridico più rilevante derivante dall’esistenza del vincolo storico – artistico sull’impianto sportivo è costituito dall’obbligo di assoggettare l’intervento di ristrutturazione ad una valutazione preventiva di compatibilità da parte del MIC. Come è noto il principio in questione è stabilito, in termini generali, dall’art. 21, comma 4 del codice, ai sensi del quale “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”. In realtà, considerato che, inevitabilmente, la ristrutturazione della struttura non può che comportare una sua demolizione (almeno di alcune sue parti) e una successiva ricostruzione, il rilascio dell’autorizzazione non rientra nell’ambito della competenza delle Soprintendenze, bensì – fatta eccezione per i casi urgenza – in quella delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale. Secondo il tradizionale, e pienamente condivisibile, insegnamento della dottrina, la fattispecie di cui all’art. 21 del codice va inquadrata all’interno delle figure autorizzatorie aventi essenzialmente una funzione di “controllo”- La “centralità” dell’autorizzazione ministeriale nel sistema di tutela dei beni culturali e la sua natura di atto di “controllo” preventivo rispetto ai possibili interventi di modifica del bene,  trova conferma in una recente sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza 3 marzo 2021, n. 29), ove si  è osservato che il sistema normativo dei beni culturali e paesaggistici previsto dal codice non prevede un “divieto aprioristico di compiere interventi sui beni culturali vincolati: gli interventi sono infatti consentiti a condizione che siano compatibili con il valore culturale e paesaggistico del bene, e tale compatibilità deve essere in concreto accertata mediante il procedimento autorizzatorio”. Da ciò consegue, secondo la prospettazione della Consulta, “la centralità dell’autorizzazione delle amministrazioni competenti, che è lo strumento volto al controllo della compatibilità degli interventi sul bene tutelato con il valore culturale, storico o paesaggistico espresso dallo stesso”.

Si tratta, quindi, come ha avuto modo di osservare il Consiglio di Stato (IV sez., 29 marzo 2021 n. 2640), di un atto “strettamente espressivo di discrezionalità tecnica” attraverso il quale l’intervento proposto viene messo in relazione con i valori protetti; in altre parole viene espresso un giudizio di compatibilità “tecnico” e “proprio” del caso concreto. Il MIC, pertanto, esprimerà il proprio parere riguardo al progetto di ristrutturazione dell’impianto sportivo nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 38 del 2021 e valuterà sul piano strettamente “tecnico – architettonico”, la compatibilità tra la proposta di ristrutturazione dell’impianto sportivo e le esigenze di conservazione dei valori storico – architettonici propri del bene.

 

Considerazione conclusiva

Nulla è perduto: occorre solo considerare la conservazione in chiave di valorizzazione, ma non speculativa. Il caso del Franchi di Firenze può insegnare molto, perché lì - in un contesto particolarissimo quale è Firenze - è stato realizzato un intervento importante sull’impianto con l’accordo di tutte le parti coinvolte e il pieno rispetto della memoria di tutto e tutti coloro che in quello stadio hanno esultato.

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