21 Novembre 2018

Automatica decadenza dai benefici in caso di autodichiarazione falsa e legittimità costituzionale

CARLO MALINCONICO

Immagine dell'articolo: <span>Automatica decadenza dai benefici in caso di autodichiarazione falsa e legittimità costituzionale</span>

Abstract

Il T.A.R. Lecce solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, che prevede l’automatica decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazione sostitutiva non veritiera. Secondo il giudice remittente la meccanicità dell’automatismo legale può determinare conseguenze applicative abnormi e sproporzionate, rispetto al reale disvalore del fatto commesso. L’orientamento della Corte Costituzionale consiste nel richiedere la valutazione delle circostanze di fatto, escludendo, perciò, ogni automatismo, se si tratta di effetto sanzionatorio; non invece se la decadenza discende dalla carenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività. Sarà interessante vedere come la Corte Costituzionale risolverà il conflitto tra proporzionalità della sanzione ed esigenze di semplificazione.

 

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La vicenda alla base dell’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale

Il T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000 per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione. La norma prevede “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 (i.e. sull’applicazione di norme penali per gli eventuali delitti di falso), qualora dal controllo di cui all’articolo 71 (i.e. il controllo che le PP.AA. sono tenute ad effettuare sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

La questione è stata sollevata in un giudizio contro il rigetto emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte di un’istanza di rinnovo del patentino “aggregato” ad un bar per la vendita di generi di monopolio.

Nel caso di specie, a fronte della dichiarazione negativa dell’istante, effettuata ai sensi del d.P.R. sopra citato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontrava l’esistenza di alcune cartelle di pagamento.

Nel contraddittorio procedimentale che ne seguiva, l’interessato evidenziava che, per alcune cartelle era stata presentata l’istanza di definizione agevolata, per altre era stato presentato ricorso, mentre per altre ancora manifestava l’intenzione di presentare istanza di definizione agevolata.

Cionondimeno, sul rilievo dirimente della presentazione di dichiarazione non veritiera, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva disposto il rigetto della domanda di rinnovo del patentino, impugnato davanti al T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, per violazione dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 ed eccesso di potere e, in subordine, manifestato dubbi di costituzionalità dell’art. 75 del citato Testo unico sulla documentazione amministrativa.

Per il T.A.R. remittente l’automatismo legale in questione viene applicato in modo “del tutto decontestualizzato dal caso specifico” e con un’assoluta rigidità applicativa, “che non conosce eccezioni”. Ciò contrasterebbe con il giudizio di ragionevolezza dell’art. 3 Cost. e con diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

 

La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di decadenza automatica

L’occasione del commento dell’ordinanza sopra richiamata consente di ricordare alcuni tratti fondamentali della giurisprudenza costituzionale in materia.

Da un punto di vista generale, la Corte Costituzionale ha ripetutamente considerato contrarie a varie disposizioni della carta costituzionale le disposizioni di legge che prevedono forme di decadenza, in base ad automatismi, che non consentano la valutazione della situazione concreta (Corte Costituzionale 27 luglio 2007, n. 329). Non così, invece, quando si tratti di provvedimenti non aventi carattere sanzionatorio: in particolare quando la decadenza dipenda dalla mancanza di un requisito soggettivo (Corte Costituzionale 17 luglio 2018, n. 161).

La grande varietà di casi prospettabili certo richiede l’attenta valutazione caso per caso. Certo, sembrerebbe che nel caso di specie si versi nelle ipotesi della decadenza sanzionatoria, che richiede – proprio sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale – la valutazione delle situazioni di fatto e non il mero automatismo. Tuttavia, la materia delle autodichiarazioni di cui al d.P.R. 445 del 2000 necessita di intervento chiarificatore della Corte Costituzionale, data la sempre maggiore diffusione di tale strumento di semplificazione, ma anche di auto responsabilità del dichiarante.  

Sarà interessante vedere come la Corte concilierà questo principio costituzionale con quello della semplificazione dell’attività amministrativa, che potrebbe essere intralciata dalla verifica puntuale delle circostanze alla base di dichiarazioni non veritiere.

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