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Concentreremo la nostra indagine sulle Ordinanze contingibili ed urgenti che possono essere adottate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo (art. 54 del D Lgs. 267/2000) ovvero quale organo di vertice dell’amministrazione (art. 50 del D.Lgs 267/2000).
L’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, prevede che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
L’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Per entrambe le fattispecie, il potere sindacale potrà essere esercitato a fronte della sussistenza di due indefettibili presupposti: la contingibilità e l’urgenza.
“I presupposti per la sua adozione sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369) e nello stesso “L'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti da parte del Sindaco è consentita, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, in presenza di un pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti normativamente previsti” (Consiglio di Stato, sez. V, 04 luglio 2019, n. 4585).
Solo a fronte della sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente sarà legittima da parte del Sindaco l’adozione tali provvedimenti che potranno anche discostarsi dal principio di legalità dell’azione amministrativa ed essere altresì più stringenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale.
Le Ordinanze contingibili ed urgenti devono altresì rispettare il principio della proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non imporre ingiustificatamente delle restrizioni eccessive per i soggetti destinatari.
È dunque necessario che tali provvedimenti siano adeguatamente motivati e supportati da adeguata istruttoria, cosicchè solo “in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale” (Cons. di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499).
Ed ancora: “con riguardo alle ordinanze contingibili ed urgenti, la sussistenza di una situazione di urgente necessità, idonea a giustificare l'esercizio di tale potere, deve essere adeguatamente esplicitata in motivazione, ciò in quanto solo in presenza di una situazione della specie si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi” (T.A.R. Trento, sez. I, 19/12/2019 , n. 175).
Del resto, tali Ordinanze sono connotate da ampissima discrezionalità e potranno dunque essere sindacate, in sede giurisdizionale per manifesta illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza;
In sintesi, dunque, le ordinanze contingibili e urgenti si caratterizzano per la necessaria conformità ai principi dell’ordinamento giuridico ed alle norme costituzionali.
Le ordinanze debbono avere un’efficacia limitata nel tempo (tenuto conto delle esigenze della necessità e dell’urgenza), un’adeguata motivazione.
Un ulteriore carattere è quello dell’adeguatezza allo scopo perseguito, rispettando i principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Resta dunque inteso che qualora tali Ordinanze vengano adottate al di fuori dei principi sopra richiamati e ledano le posizione giuridiche dei singoli, dovranno essere considerate illegittime, esponendo conseguentemente la pubblica amministrazione ad una possibile condanna di risarcimento del danno (T.A.R. Toscana, III, 14 febbraio 2017, n. 262).
La condanna al risarcimento del danno dovrà essere subordinata alla verifica di tutti gli elementi che caratterizzano l'illecito eventualmente subito: l'illegittimità del provvedimento causativo del danno, la sussistenza della colpa o del dolo della P.A., la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, il nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della P.A. all'evento dannoso, la sussistenza dei pregiudizi subiti e il nesso che li lega all’evento dannoso (sul punto, Cons. Stato sez. II, 20.05.2019, n. 3217, Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1815; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2009, n. 4237).
In sintesi, dunque, il risarcimento del danno potrà essere accordato solo se l'attività della pubblica amministrazione abbia effettivamente determinato la lesione del bene della vita al quale l'interesse legittimo si collega, e che risulta meritevole di protezione.
Sarà quindi necessario valutare, volta per volta, i provvedimenti che sono stati assunti, così da verificare se sussistano o meno i presupposti di urgenza e di contingibilità, se sono stati adeguatamente istruiti e congruamente motivati e l’eventuale effettiva lesione del bene della vita.