27 Giugno 2023

Divieto di pagamenti da parte della PA ex art. 48-bis, d.P.R. n. 602/73 e rottamazione quater dei ruoli

CRISTOFORO FLORIO

Immagine dell'articolo: <span>Divieto di pagamenti da parte della PA ex art. 48-bis, d.P.R. n. 602/73 e rottamazione quater dei ruoli</span>

Abstract

L’approssimarsi del termine ultimo del 30 giugno 2023 per aderire alla rottamazione dei ruoli impatta sugli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, cui sono tenuti gli uffici della Pubblica Amministrazione in fase di pagamento, a qualsiasi titolo, di importi superiori a 5.000 euro, al fine di verificare la sussistenza in capo al creditore di eventuali situazioni debitorie in essere presso l’Agente della Riscossione. Nel contributo vengono esaminati i principali aspetti di tale normativa e la sua connessione con l’ultima edizione della rottamazione dei ruoli prevista dalla Legge di Stabilità 2023.

Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione del Dott. Stefano Lizzani, Socio in LTPartners Studio Legale e Tributario.

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Aspetti introduttivi  

Secondo quanto previsto dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, i “soggetti pubblici”, prima di effettuare a qualsiasi titolo il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, devono verificare - anche in via telematica - se il beneficiario di detto pagamento sia inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (da intendersi comprensivo di interessi di mora ed eventuali spese di esecuzione).

In tale ipotesi, i predetti soggetti non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all’agente della riscossione territorialmente competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Tale divieto va attentamente gestito da parte della Pubblica Amministrazione alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 1, c. da 231 a 252, della L. n. 197/2022, che prevedono la possibilità – per tutti i contribuenti – di “rottamare” i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, presentando l’apposita domanda di adesione entro il prossimo 30 giugno 2023.  

Infatti, a seguito della mera presentazione della dichiarazione di adesione a tale “rottamazione”, il comma 240 dell’art. 1 della L. n. 197/2022 dispone espressamente che il debitore non possa essere considerato inadempiente ai fini di cui al sopra detto art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, con conseguente diritto a ricevere il pagamento da parte dei “soggetti pubblici”, nonostante la presenza di debiti presso l’Agente della Riscossione sopra la predetta soglia di legge.

 

I soggetti interessati dal divieto ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73

Sul piano soggettivo, sono tenuti ad applicare il divieto dei pagamenti previsto dall’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/73:

1)    le Amministrazioni Pubbliche;

2)    le società a prevalente partecipazione pubblica.

Le Amministrazioni Pubbliche sono individuate dalla norma mediante il richiamo dei soggetti indicati nell’art. 1, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN, l’ARAN e le Agenzie fiscali previste dal D. Lgs. n. 300/99.

Per quel che concerne la seconda tipologia di soggetti interessati dall’ambito applicativo della norma in esame, ovvero le società a prevalente partecipazione pubblica, sorgono invece alcuni dubbi interpretativi.

Infatti, secondo la disposizione di legge, rientrano nell’obbligo le società a prevalente partecipazione pubblica, assoggettando di fatto all’obbligo anche le società a totale partecipazione pubblica.

Diversamente, invece, il D.M. n. 40/2008, recante le disposizioni attuative dell’art. 48-bis in commento, stabilisce che i “soggetti pubblici” tenuti al rispetto della normativa in commento sono, oltre alle Amministrazioni Pubbliche, le sole società a totale partecipazione pubblica, escludendo quindi implicitamente le società a prevalente partecipazione pubblica. Per quel che concerne queste ultime, tuttavia, l’articolo 6 del citato D.M. rimanda ad un successivo regolamento per l’individuazione della relativa disciplina attuativa. Tuttavia, alla data in cui si scrive, detto regolamento non risulta ancora approvato.

Conclusivamente e vista anche la ratio della norma, devesi ritenere che siano tenute al rispetto del divieto di cui all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/73 le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica (incluse quindi anche quella a totale partecipazione pubblica).

In questo senso parrebbe peraltro esprimersi anche la Circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018, secondo la quale – inoltre – rientrano nell’obbligo in esame anche gli enti pubblici economici, le aziende speciali, anche consortili, e le altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità nell’ambito degli enti pubblici mentre invece sarebbero escluse le fondazioni e le associazioni, benché fondate e costituite da soggetti pubblici.

 

La procedura

Sul piano operativo, i “soggetti pubblici”, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 5.000 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta viene effettuata tramite il servizio di verifica inadempimenti (https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti_verifica.html), al fine di controllare se il beneficiario del pagamento risulti moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000 euro.

L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche.
Qualora risulti che il soggetto beneficiario non sia inadempiente oppure l’Agente della Riscossione non fornisca alcuna risposta nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione, il pagamento potrà essere effettuato da parte della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, nel caso in cui venga riscontrata la presenza di inadempienze, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare alla Pubblica Amministrazione:

-   l’ammontare del debito del beneficiario per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti;

-   l’intenzione di provvedere alla notifica dell’ordine di versamento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 (c.d. “pignoramento presso terzi”).

In tal caso, i “soggetti pubblici” devono sospendere il pagamento delle somme fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato dall’Agente della Riscossione e per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione.
Se durante il suddetto periodo di sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che facciano venire meno l’inadempimento o ne riducano l’ammontare, l’Agente della Riscossione lo comunica alla P.A., indicando l’importo che quest’ultima può erogare al beneficiario. Decorsi i 60 giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la P.A. provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

 

Il calcolo della soglia dei 5.000 euro

Ai fini del computo della soglia di 5.000 euro va innanzitutto chiarito che essa deve essere riferita all’importo da pagare al netto delle ritenute alla fonte ma al lordo dell’IVA (v. Circolare n. 22/RGS del 29 luglio 2008). Diversamente dicasi nel caso di operazioni soggette a split payment: in tale ipotesi la soglia va considerata al netto dell’IVA, in considerazione del fatto che tale imposta non viene corrisposta al cedente (v. Circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018).

Infine, va rilevato che qualora il “soggetto pubblico”, in base a quanto previsto dall’art. 30, c. 5, del D.L. n. 50/2016, trattenga dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva relativa al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore, la verifica della soglia va effettuata al netto di tale intervento sostitutivo (v. Circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018).

 

La rottamazione quater dei ruoli

In base a quanto previsto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022, tutte le tipologie di contribuenti possono richiedere la “rottamazione” dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Presentando l’apposita domanda di “rottamazione” entro il prossimo 30 giugno 2023, il contribuente beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 602/73 nonché dell’aggio di riscossione.

In relazione alla normativa illustrata nei precedenti paragrafi, va evidenziato che la mera presentazione della domanda di “rottamazione” fa si che il debitore (creditore della Pubblica Amministrazione) non sia più considerato “inadempiente” rispetto all’obbligo di pagamento di uno o più carichi, con la conseguenza che quest’ultimo potrà riscuotere i propri crediti vantati nei confronti di “soggetti pubblici”, così come potrà ottenere il DURC di cui all’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ed il certificato di regolarità fiscale, ai fini della partecipazione a gare di appalto.

Va inoltre evidenziato che, come regola generale, la presentazione della domanda di “rottamazione” vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate (a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo).

Tuttavia, sulla scorta dei chiarimenti che erano stati forniti dall’ex Equitalia in sede di precedenti edizioni della “rottamazione” dei ruoli, vi sono dei casi in cui la presentazione dell’istanza non dovrebbe produrre effetti. Uno di questi è rappresentato dal pignoramento presso terzi esperito ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 innescato da una procedura 48-bis del d.P.R. n. 602/73, qualora esso sia già stato notificato sia al terzo pignorato sia al debitore alla data di presentazione della domanda di adesione alla “rottamazione”.

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