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Questo strumento, la cui applicazione era stata dapprima fortemente limitata dalla disciplina codicistica del 2016, è tornato in auge prima con il Decreto Sblocca Cantieri e poi con il Decreto Semplificazioni bis.
In particolare, l’art. 48, D.L. n. 77/21, come convertito dalla L. n. 108/21, prevede la possibilità per le Stazioni appaltanti di assegnare i lavori strumentali alla realizzazione degli interventi PNRR o comunque finanziati da fondi europei attraverso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. L’affidamento può avvenire mediante:
- acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
- ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.
Dunque, tale disciplina eccezionale e derogatoria si distingue da quella precedente soprattutto per la maggior estensione applicativa dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere, potendo l’appalto di lavori essere affidato sulla base di un semplice progetto di fattibilità. Come chiarito recentemente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS, ad ogni modo, l’appalto integrato ‘esteso’ contemplato dalla suddetta disposizione è espressamente circoscritto alle sole “procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea”.
Questa soluzione, dunque, ha come obiettivo quello di coprire i ritardi delle stazioni appaltanti sui progetti del PNRR e di realizzare una procedura più accelerata per le ‘grandi opere’ ad esso connesse; il progetto di fattibilità tecnica ed economica, sulla cui base poter avviare una procedura di appalto integrato, infatti, rappresenta un livello di progettazione rinnovato per contenuti e metodologie, al cui interno vengono indicate tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche salienti delle opere pubbliche da progettare e realizzare. Al fine di facilitare questo tipo di affidamento il MIMS ha pubblicato sul proprio sito le “linee guida” per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Accanto all’individuazione dei contenuti di tale livello progettuale, tuttavia, si ritiene che l’intento del Legislatore di puntare sull’appalto integrato debba essere obbligatoriamente accompagnato dall’introduzione di soluzioni efficaci e generalizzate al problema del forte innalzamento del costo dei materiali da costruzione che attualmente le imprese si trovano ad affrontare in virtù della pandemia da COVID-19 e dei recenti scenari bellici. È evidente, infatti, come anche la fase di progettazione delle opere risenta delle conseguenze connesse al caro materiali e necessiti di accorgimenti in grado di attualizzare l’offerta dell’operatore economico e riequilibrare il sinallagma contrattuale.
Sul punto, le soluzioni fornite dal Decreto cd. Caro Materiali del 2021 e dal recente D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (concernente l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei bandi di gara pubblicati dal 28 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023) appaiono ancora parziali e comunque non completamente in grado di fornire una risposta soddisfacente alle ragionevoli istanze che l’impresa può avanzare alla Stazione appaltante per riequilibrare il tenore complessivo della sua offerta, comprensiva dei servizi di progettazione in essa contemplati.
In questo senso, lo sforzo comune per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalle missioni del PNRR deve passare non solo dalla valorizzazione della capacità progettuale del privato, ma da soluzioni che permettano ad esso di attualizzare il costo di tale capacità, al fine di assicurarne la sostenibilità economica e l’accuratezza, per una miglior realizzazione delle opere.