28 Novembre 2018

L’impatto della confisca obbligatoria e del sequestro preventivo nell’ambito dei reati tributari

ITALIA CAMINITI

Immagine dell'articolo: <span>L’impatto della confisca obbligatoria e del sequestro preventivo nell’ambito dei reati tributari</span>

Abstract

La misura della confisca, anche per equivalente, a seguito della pronuncia di una sentenza condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000 e la forma anticipatoria del sequestro preventivo rappresentano uno degli aspetti più afflittivi dell’apparato sanzionatorio previsto per i reati tributari. Per queste ragioni, il rischio relativo all’applicazione di tali provvedimenti ablatori deve essere tenuto in considerazione da parte del contribuente, sin dalla fase iniziale del procedimento penale.

* * *

L’art. 12-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000 ha introdotto con alcune modifiche nel corpo del testo normativo specificamente dedicato ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto la disposizione precedentemente contemplata nell’art. 1, comma 143 della Legge n. 244 del 2007, così consacrando, in caso di definizione del procedimento penale con sentenza di condanna o con sentenza di applicazione della pena su richiesta, l’applicazione della confisca obbligatoria dei beni che hanno costituito il profitto o il prezzo dei predetti reati, profitto o prezzo solitamente coincidenti con l’importo delle imposte sottratte all’Erario[1].

La misura della confisca, che può essere disposta nei confronti dell’Ente quando sia questo il soggetto contribuente che si è volontariamente sottratto al pagamento delle imposte dovute (così come stabilito da Cass., SS. UU., n. 10161 del 2014), ha carattere eminentemente sanzionatorio[2] e risulta strettamente correlata alla volontà del Legislatore di assicurare il soddisfacimento delle pretese del Fisco[3], tanto che il secondo comma dell’art. 12-bis D. Lgs. n. 74 del 2000 prevede la non operatività della misura ablatoria “per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, aggiungendo che “nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

La confisca trova il suo strumento anticipatorio nel sequestro preventivo, che -come recita l’art. 321 c.p.p.- può essere disposto sulle “cose di cui è consentita la confisca”: peraltro, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la richiesta di tale misura è svincolata dalla verifica in merito alla sussistenza di esigenze cautelari, “essendo sufficiente il fumus criminis e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro ed il profitto o prezzo del reato”[4].

Già dalla fase delle indagini preliminari, dunque, il contribuente può essere sottoposto all’apprensione delle somme di denaro, che in caso di condanna, dovranno essere definitivamente incamerate dall’Erario: per dare un’idea dei numeri di riferimento, si pensi che la Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze indica per l’anno 2017 un importo complessivo di valori sequestrati” pari a Euro 833.770.466[5].

Il rischio in termini economici, in particolare nel caso dei cc.dd. “grandi contribuenti”, può essere quindi significativo e riverberarsi sui bilanci delle società spesso in modo irrimediabile, soprattutto se si considera che nella maggior parte dei casi il procedimento penale viene avviato quando il contenzioso tributario è in una fase estremamente arretrata (di solito, contestualmente o subito dopo la notifica del Processo Verbale di Constatazione al contribuente) e l’interlocuzione tra l’Erario e il contribuente si è appena avviata.

La conseguenza è che la misura cautelare del sequestro preventivo viene spesso richiesta e disposta avendo come riferimento un debito tributario (e quindi, un profitto del reato) tendenzialmente sovrastimato: pertanto, il provvedimento ablativo rischia di incidere sui conti del contribuente in misura estremamente più significativa di quello che è l’effettivo debito tributario (la cui effettiva entità viene accertata solo a seguito della definizione delle procedure conciliative previste ex lege o di adesione all’accertamento o del passaggio in giudicato della sentenza tributaria).

In questo quadro, rivestono un ruolo determinante i termini nei quali viene chiuso il procedimento tributario: da un lato, infatti, il ridimensionamento dell’importo dovuto può circoscrivere la portata del provvedimento ablativo (provvisorio e, in caso di condanna, definitivo); dall’altro, per le ipotesi di reato che prevedono una soglia di punibilità, la definizione dell’imposta dovuta al di sotto dei limiti previsti ex lege per la penale rilevanza delle condotte può evitare l’adozione di un provvedimento di confisca, facendo venire meno il reato.

* * *

[1] Cfr. Cass., SS. UU., n. 18374 del 2013, secondo cui “In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 d.lg n. 74 del 2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario”.

[2] Cfr. Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 158 del 2015 della Suprema Corte di Cassazione, p. 40.

[3] Analoga volontà traspare anche dalla previsione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 74 del 2000, che riconosce all’avvenuto pagamento del debito tributario un valore di causa di non punibilità per alcune fattispecie di reato fiscale e di circostanza attenuante per altre.

[4] Così, ex multis, Cass., Sez. III, n. 1344 del 2014 (cfr. anche Cass., Sez. III, n. 36734 del 2014; Cass., Sez. III, n. 18311 del 2014).

[5] Cfr. p. 23 della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, che ha come riferimento, oltre ai reati tributari di cui al Decreto 10 marzo 2000, n. 74, anche quelli in materia di gioco e scommesse, accise e lavoro sommerso, nonché il reato di contrabbando.

Altri Talks