27 Dicembre 2018

Linee Guida ANAC sull’affidamento di servizi legali. La parola a Cantone e Parisi

ALESSANDRO RENNA

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Abstract

Il mercato legale era da tempo in attesa delle Linee Guida ANAC sull’affidamento di servizi legali. Si tratta del punto di arrivo di un percorso iniziato con il Documento di Consultazione dell’Autorità Anticorruzione del 10 aprile 2017, proseguito con i pareri resi in materia dal Consiglio Nazionale Forense, dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dei Trasporti e, in ultimo, dal Consiglio di Stato (n. 1502/2017 del 3 agosto scorso). Abbiamo chiesto al Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone e alla Consigliere ANAC Nicoletta Parisi di fornire ai lettori di 4cLegal alcuni primi commenti alle Linee Guida, e con grande piacere abbiamo raccolto la loro disponibilità a una breve intervista.

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Anzitutto la genesi delle Linee Guida. “Sono state stimolate” - ricordano i due esponenti dell’Autorità Anticorruzione - “da alcune associazioni di avvocati che lamentavano affidamenti di incarichi legali, utilizzando il sistema del massimo ribasso. Le associazioni, però, non si aspettavano che con l’atto di soft law saremmo intervenuti per regolare l’affidamento di tutti gli incarichi legali, sia quelli che si presentano come una mera prestazione professionale sia quelli che sono veri e propri appalti di servizi. E a questa scelta siamo giunti anche a seguito di un importante parere del Consiglio di Stato sul significato e sull’ambito di applicabilità dell’art. 4 del Codice degli appalti relativo ai contratti esclusi”.

Articolo 4 che prevede -giova sottolineare- l’applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità anche all’affidamento di contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, e quindi - per quanto qui rileva - anche ai c.d. “incarichi di patrocinio” (e agli incarichi di consulenza in vista di un probabile contenzioso).

L’attuazione di questi principi in un mercato, quale quello legale, caratterizzato tradizionalmente da logiche di affidamento strettamente “fiduciarie”, aveva in effetti posto più di qualche problema in sede applicativa.

Al riguardo, secondo Cantone e Parisi, “le Linee Guida n. 12 affermano, in coerenza con la posizione assunta dal Consiglio di Stato in relazione alla disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici, che l’affidamento dei servizi legali da parte delle stazioni appaltanti pubbliche richiede il rispetto dei principi dell’evidenza pubblica, variamente declinati a seconda che l’incarico abbia natura occasionale o seriale. Il rispetto di tali principi, posti a garanzia della corretta spendita del denaro pubblico e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, non elide la necessità che sia la stazione appaltante a scegliere il professionista cui affidare l’incarico e, soprattutto, a individuare i criteri per orientare la scelta stessa”.

Occorre in sostanza “procedimentalizzare” la scelta dell’avvocato, come precisato anche nel citato parere del Consiglio di Stato. “Quando sono in gioco i valori della corretta gestione delle risorse pubbliche”, precisano Cantone e Parisi, non è sostenibile l’opzione - che invece è ineludibile in ambito privatistico - di una ‘electio' insindacabile. Questa considerazione deve responsabilizzare le strutture pubbliche affinché i procedimenti di scelta del contraente siano, allo stesso modo, come già detto, trasparenti e funzionali all’individuazione di un professionista qualificato”

In concreto, l’affidamento degli incarichi legali dovrebbe avvenire - raccomandano le Linee Guida in accordo con il parere del Consiglio di Stato - a valle della creazione di un albo (o elenco) avvocati.

La formazione di albi consente in generale alle stazioni appaltanti di operare una sorta di ‘qualificazione’ degli operatori, in relazione alle loro caratteristiche e specializzazioni. Dell’albo, però, è importante non solo la formazione ma anche la gestione; se verifico che un operatore economico non è stato puntuale nell’adempimento o peggio ancora non è stato adempiente, posso cancellarlo. Gli albi dei professionisti legali rispondono ad esigenze analoghe”. In effetti, spiegano i due intervistati, gli albi “consentono di avere un elenco di soggetti già verificati sul piano delle qualificazioni e di poter quindi scegliere, anche tenendo conto delle possibili scadenze processuali, a chi affidare un incarico legale: individuare, cioè, con una certa rapidità il professionista e rispettare i generali principi della trasparenza e della correttezza sottesi alla scelta e imposti dal Codice dei contratti pubblici”. L’elenco avvocati - si legge nelle Linee Guida ANAC - “dovrà favorire un effettivo confronto concorrenziale, essere pubblicato sul sito istituzionale e ammettere la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni” (par. 3.1.3).

Quali benefici è auspicabile attendersi dall’applicazione di queste Linee Guida da parte degli operatori pubblici?

Secondo Cantone e Parisi “il risparmio delle spese relative ai compensi non rappresenta certo l’obiettivo primario delle Linee Guida. Tuttavia sulla base delle regole di esperienza è possibile ipotizzare che effetti virtuosi su questo fronte possano determinarsi a partire da meccanismi selettivi di tipo comparativo, in grado di valorizzare criteri concorrenziali”.

Ma il focus resta indiscutibilmente la qualità del servizio legale. I due intervistati ribadiscono infatti che “le Linee Guida valorizzano l’elemento della competenza professionale e della conoscenza delle materie oggetto del contenzioso ovvero della consulenza. Su tali aspetti le stazioni appaltanti sono invitate a valutare le candidature attraverso un esame comparativo dei profili proposti. Sotto tale profilo ci si può nuovamente rifare a quanto ho sopra espresso: una competizione, se supportata da regole chiare, è senz’altro lo strumento più idoneo a garantire e incrementare la performance attesa”.

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