10 Giugno 2020

Mancato rispetto delle norme per la riapertura dei negozi: quali sanzioni e come contestarle

CLAUDIO TODISCO

Immagine dell'articolo: <span>Mancato rispetto delle norme per la riapertura dei negozi: quali sanzioni e come contestarle</span>

Abstract

                              Aggiornato al 10.06.2020

Con il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, il Governo ha consentito la riapertura generalizzata degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, inaugurando la c.d. Fase 2. Dopo un breve riepilogo delle misure di sicurezza previste della normativa nazionale, analizziamo le possibili sanzioni in caso di violazioni ed i rimedi forniti dall’ordinamento.

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Gli obblighi

L’art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, subordina la riapertura al rigoroso rispetto di protocolli e linee guida, adottati dalle regioni e dalle province autonome, idonei a prevenire o, quantomeno, ridurre il rischio di contagio.

In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli e le linee guida adottati a livello nazionale.

Tra questi, il DPCM 17 maggio 2020, attuativo del D.L. n. 33/2020, prevede (Allegato n. 11):

  • l’accesso dilazionato nei locali;
  • il mantenimento della distanza interpersonale;
  • la pulizia e l’igiene dei locali (almeno due volte al giorno);
  • l’adeguata aerazione e il ricambio d’aria;
  • la presenza di dispositivi per la disinfezione delle mani;
  • l’utilizzo di mascherine e guanti usa e getta.

È necessario inoltre che ai clienti sia fornita adeguata informazione sulle misure precauzionali da rispettare all’interno dei locali, con l’ausilio del personale dipendente e avvalendosi anche di cartelli e avvisi affissi alle pareti.

 

Le sanzioni e il procedimento sanzionatorio

La violazione delle predette prescrizioni, così come delle disposizioni adottate a livello regionale, costituisce illecito amministrativo, salvo che la violazione integri una fattispecie diversa da quella di cui all’art. 650 c.p.

L’art. 2, comma 1, D.L. n. 33/2020 punisce dette violazioni con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00. Si applica inoltre la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata, mentre quella accessoria della chiusura dell’esercizio è applicata nella misura massima[1]. Ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.L. n. 33/2020, l’autorità procedente può disporre l’immediata chiusura dell’esercizio commerciale in sede di accertamento della violazione, per un termine non superiore ai 5 giorni, ove necessario a impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

L'iter procedimentale che conduce all'applicazione della sanzione si compone di due momenti: l'accertamento della violazione degli obblighi previsti per gli esercizi commerciali e la notifica dell'ordinanza applicativa della sanzione.

La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, mediante rilascio del relativo verbale da parte dell'organo accertatore. Qualora la contestazione immediata non fosse possibile, il verbale deve essere notificato nel termine di 90 giorni dall'accertamento, pena l’estinzione dell’obbligazione di pagamento ai sensi dell’art. 14, comma 6, L. 689/1981. In tale caso, in mancanza di indicazioni contrarie, l’estinzione dovrebbe interessare anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio, così come confermato anche da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. St., 4 giugno 2020, n. 3548).

Successivamente alla contestazione o notificazione dell'accertamento, al trasgressore viene notificata l'ordinanza che irroga la sanzione amministrativa. In assenza di termini specifici, deve ritenersi che il termine massimo per la notifica sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'articolo 28 della stessa L. n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa (sul punto, Cass., S.U., 27 aprile 2006, n. 9591).

 

I rimedi

In primo luogo, l’art. 2, comma 2, D.L. 33/2020 ammette il pagamento della sanzione in misura ridotta del 30% rispetto al minimo legale, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. Concretamente, la somma di € 400,00 prevista dall’art. 2 è ridotta sino ad € 280,00.

Nel caso in cui si voglia invece contestare la sanzione amministrativa, è necessario impugnare l’ordinanza emessa dall’autorità competente. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto del luogo dove è stato accertato il fatto.

L’opposizione all'ordinanza che irroga la sanzione, regolata dall’art. 22 della L. 689/1981 (che richiama l’art. 6 della L. 150/2011), deve essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza. La competenza è attribuita al Giudice di Pace. Come detto, uno dei possibili casi di impugnazione dell'ordinanza di assegnazione ricorre qualora la violazione, non contestata immediatamente sul luogo, venga notificata oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento.

Da ultimo, è bene ricordare che l’art. 18 della L. 689/1981 fornisce all’interessato un prezioso strumento volto a scongiurare il ricorso all’autorità giudiziaria. L’interessato, nel termine di 30 giorni dall'accertamento o notifica della violazione, può infatti instaurare una fase di contraddittorio preventivo con l’autorità competente ad irrogare la sanzione, presentando scritti difensivi e documenti e chiedendo altresì di essere sentito dalla medesima autorità, sollecitando l’archiviazione del procedimento.

Se tuttavia l’autorità, in seguito al contraddittorio con l'interessato, ritenga a ogni modo fondato l’accertamento ed emetta di conseguenza la relativa ordinanza applicativa della sanzione, la stessa potrà essere impugnata dinanzi al giudice competente nel termine ordinario di 30 giorni dalla notificazione.

 

 

 

 

 

[1] Qualora, anche a fronte della chiusura dell'esercizio commerciale, non vengano adottate le misure necessarie a garantire adeguati livelli di protezione, la sospensione dell'attività è imposta a tempo indeterminato sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 1, co. 15, D.L. n. 33/2020.

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