15 Marzo 2023

Nuovo Codice: Stazioni Appalti più efficienti e qualificate

DANIELE BRACCI

Immagine dell'articolo: <span>Nuovo Codice: Stazioni Appalti più efficienti e qualificate </span>

Abstract

Il nuovo codice dei contratti pubblici, in corso di approvazione, ripropone il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, già stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 ma rimasto del tutto inattuato.

In virtù di esso solo le P.A. più efficienti e preparate potranno indire gare pubbliche, con le uniche eccezioni per gli affidamenti diretti sotto 140.000 € (per i servizi e forniture) e 500.000 € (per i lavori).

Con linee guida ANAC sono stabiliti i requisiti e il funzionamento del nuovo sistema.

***

Premessa

Lo schema del nuovo codice dei contratti pubblici, in fase di approvazione, disciplina (artt. 62 e 63, 64[1] e allegato II.4) il nuovo “sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti” unitamente alle Linee guida già approvate dall’ANAC[2].

Obiettivo del Governo è la riorganizzazione delle P.A. nel settore degli appalti pubblici, per garantire maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare.

In estrema sintesi, quando il sistema entrerà in vigore, potranno bandire procedure di gara solo quei committenti pubblici che avranno conseguito la qualificazione rilasciata dall’ANAC.

 

Le principali novità  

L’obbligo di qualificazione riguarda solo le procedure di gara:

  • di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (150.000 €), per servizi e forniture [3];
  • d’importo superiore a 500.000 per i lavori.

Per progettare, affidare e gestire gare e contratti d’importo superiore a tali soglie, dunque, le stazioni appaltanti dovranno essere inserite nell’elenco delle “stazioni appaltanti qualificate”, gestito dall’ANAC[4] e strutturato su tre diversi livelli:

  • base – L/SF 3 che richiede un punteggio minimo di 30 punti, e consente di indire gare fino a 750.000 € per servizi e forniture e fino a 1.000.000 € per i lavori;
  • medio L/SF 2 che richiede 40 punti, per gare fino a 5.000.000 per servizi e forniture e fino a 5.382.000 €[5];
  • alto L/SF 1 che richiede 50 punti e permette di indire gare senza limiti di importo.

Ai fini della qualificazione, sono richiesti tre requisiti obbligatori[6]:

  • l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti gestita dall’ANAC;
  • la presenza di una struttura organizzativa stabilmente dedicata alle gare;
  • l’utilizzo di piattaforme telematiche.

Per l’attribuzione dei punti, l’ANAC valuta:

  • il numero di gare gestite, anche in via telematica nel quinquennio precedente;
  • le comunicazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
  • il personale impiegato negli uffici acquisti (funzioni, titoli di studio, percorsi di formazione).

Per quanto riguarda la fase di gestione dei contratti, la precedente distinzione tra livelli non opera e nei primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice:

  • le stazioni appaltanti qualificate possono procedere all’esecuzione dei contratti di appalto di qualsiasi importo.
  • le stazioni appaltanti non qualificate, invece, potranno eseguire contratti corrispondenti al livello medio di qualificazione, se in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP[7].

Sul sito istituzionale dell’ANAC sono disponibili i simulatori di calcolo del punteggio.

Per operare come centrali di committenza[8], è invece richiesto almeno il raggiungimento del livello medio e il punteggio è ridotto del 20%, mentre quello residuo è attribuito in base al numero di S.A. convenzionate.

Inoltre, le S.A. qualificate[9] possono:

  • ricorrere a centrali di committenza qualificata anche per importi superiori ai livelli posseduti, con preferenza per il territorio regionale[10];
  • svolgere attività di committenza ausiliaria[11] per altre S.A. senza vincoli territoriali (se qualificate almeno per il livello medio);
  • aggiudicare appalti congiunti[12].

Per le gare gestite tramite centrale di committenza, le S.A. sono comunque responsabili per:

  • l’aggiudicazione;
  • la riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro;
  • la determinazione di quale tra gli operatori economici parte di un accordo quadro svolgerà un determinato compito;

Le centrali di committenza qualificate[13]:

  • progettano, aggiudicano e stipulano contratti per conto delle S.A. qualificate e non, e sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza;
  • nominano un RUP che cura i rapporti con la S.A. beneficiaria;
  • stipulano convenzioni[14] alle quali le S.A. (qualificate e non) aderiscono indipendentemente dall’ambito territoriale[15];
  • svolgono attività di committenza ausiliarie, senza vincoli territoriali;
  • istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.

La domanda della S.A. non qualificata alla centrale di committenza di gestire per suo conto una procedura, si intende accolta se non riceve risposta negativa in 10 giorni. In caso di riscontro negativo da tre centrali di committenza qualificate, la S.A. si rivolge all’ANAC che provvede entro 15 giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta[16].

In caso di dichiarazioni false, rese per ottenere la qualificazione, l’ANAC ne può disporre la sospensione, irrogando anche sanzioni pecuniarie[17].

L’ANAC stabilirà le modalità attuative del sistema di qualificazione (rilevanza percentuale dei singoli requisiti; procedure di dimostrazione del relativo possesso; modalità di rilascio della qualificazione etc.)[18].

 

Conclusioni

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti delineato dallo schema del nuovo codice dei contratti pubblici e dalle linee guida ANAC, rappresenta un punto di svolta rispetto alle previsioni dell’attuale art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, norma che non ha mai ricevuto attuazione.

Pur rilevandosi ancora alcuni aspetti da definire e perfezionare, come ha ricordato il Presidente dell’ANAC, il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti “serve al Paese”.

L’auspicio è quindi quello che con l’adozione del nuovo codice dei contratti pubblici sia data effettiva attuazione a tale riforma che promuova la presenza di stazioni appaltanti qualificate per la gestione delle procedure di gara.

Il tutto al fine di consentire un significativo miglioramento dell’efficienza e celerità dell’attività dei committenti pubblici, con conseguenti risvolti positivi sulla capacità di gestione ed attuazione dei finanziamenti pubblici.

 

[1] Rispettivamente rubricati: “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”; “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”; “Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi”.
[2] Approvate con deliberazione 28 settembre 2022, n. 441. La qualificazione delle stazioni appaltanti è già prevista dall’art. 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che non ha ricevuto attuazione.
[3] Per un più accurato dettaglio delle soglie previste per gli affidamenti diretti si veda l’art. 50 dello schema del nuovo codice.
[4] Una specifica sezione di tale elenco è dedicata alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori. Per le relative definizioni su veda l’allegato I.1 al nuovo codice.
[5] Relativa soglia europea prevista dall’art. 14 del nuovo codice per i lavori.
[6] Tali requisiti erano già previsti dalle linee guida ANAC, alle quali l’allegato II.4 rinvia.
[7] In tal senso gli artt. 2 e 3 All. II.4.
[8] Sono iscritte di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali OO.PP.; Consip S.p.a.; Invitalia S.p.a.; Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio; i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d.l. n. 66/2014, conv. in l. n. 89/2014; Sport e salute S.p.a.; le centrali di committenza delle provincie e delle città metropolitane sono iscritte con riserva, nei primi sei mesi di attuazione del nuovo sistema.
[9] Art. 62, co. 5.
[10] Si tratta di una previsione derogabile per motivi economici o di indisponibilità di beni o servizi, previa motivazione.
[11] Art. 62, co. 11. Le attività di committenza ausiliarie sono definite dall’art. 3, lett. z, Allegato I.1 allo schema del nuovo codice dei contratti pubblici.
[12] Art. 62, co. 14.
[13] Art. 62, co.7.
[14] Accordi ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000, ex art. 15 L. n. 241/1990, o conclusi con altra modalità (art. 62, co. 9).
[15] Fermi gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. (art. 62, co. 9 dello schema del nuovo codice).
[16] Art. 62, co, 10.
[17] Art. 63, co. 12.
[18] Art. 4 dell’All. II.4 al codice. Inoltre, per gli anni successivi, le linee guida ANAC individuano alcuni requisiti premianti per il punteggio di qualificazione: adozione dei PTPCT; possesso della UNI EN ISO 9001; basso tasso di soccombenza nei contenziosi in materia di appalti pubblici etc.

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