15 Marzo 2018

Principali novità fiscali 2018 per enti pubblici

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Abstract

Si propone – di seguito – una sintesi delle principali novità di carattere tributario di interesse per gli enti pubblici contenute nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito “Legge di Stabilità 2018”), nel D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. “Collegato fiscale alla Legge di Stabilità 2018”) nonché un riepilogo delle altre novità per il 2018 introdotte da ulteriori provvedimenti.

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Bonus fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici

Come regola generale, la legge di Stabilità 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018, nella misura del 65%, la detrazione IRPEF/IRES per interventi di efficientamento energetico realizzati sulle singole unità immobiliari.

Si riepilogano, di seguito, le novità introdotte, dando evidenza anche delle norme che, pur non essendo di nuova introduzione, sono state confermate e, pertanto, continuano ad essere applicabili anche dopo l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2018.  

1. Detrazione per risparmio energetico ridotta al 50%.

Con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione IRPEF/IRES per interventi di efficientamento energetico spetta invece nella misura del 50% (in luogo del precedente 65%) per:
- gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi, e/o schermature solari (si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al D. Lgs. n. 311/2006);
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE n. 811/2013;
- l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (in questo caso fino a un valore massimo della detrazione pari a € 30.000).
Nessuna detrazione è invece più spettante a fronte degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

2. Novità per gli impianti di climatizzazione invernale.
Qualora la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale avvenga con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Commissione UE 18.2.2013 n. 811/2013, con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), la detrazione continua a spettare nella misura del 65%.
La detrazione spetta nella misura del 65% anche nel caso di spese sostenute per:

  • la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La legge di Stabilità 2018 ha inoltre introdotto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, una nuova ipotesi di detrazione al 65% per risparmio energetico a fronte delle spese per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a € 100.000,00. Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

3. ​​​​​​​Interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La norma che riguarda le operazioni di riqualificazione energetica relativi ai condomini non ha subito modifiche. Pertanto, salvo che per le ipotesi già illustrate in cui la detrazione è stata ridotta al 50%, l’agevolazione continua ad applicarsi nella misura del 65% relativamente alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, nel periodo 6 giugno 2013 - 31 dicembre 2021, per interventi di risparmio energetico relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 – gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali sono ammessi ad una detrazione “potenziata”, secondo le seguenti misure:

  • 70% (in luogo del 65%), nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
  • 75% (in luogo del 65% o del 70%), se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal D.M. 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.

In questa fattispecie agevolativa, la percentuale di detrazione (70%/75%) si applica su un ammontare delle spese non superiore a € 40.000,00, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

In alternativa alla detrazione “potenziata” di cui sopra, la legge di Stabilità 2018 ha introdotto una nuova agevolazione IRPEF/IRES. In particolare, viene prevista – a partire dal 1° gennaio 2018 – una nuova detrazione a fronte di spese sostenute per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In tale ipotesi, la detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

In questa fattispecie agevolativa, la percentuale di detrazione (80%/85%) si applica su un ammontare delle spese non superiore a € 136.000,00, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

4. ​​​​​​​Cessione del credito fiscale derivante da interventi di riqualificazione energetica.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2018 le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute da tutti i contribuenti.

In precedenza, la possibilità di cedere la detrazione riguardava esclusivamente gli interventi di risparmio energetico eseguiti sulle parti comuni condominiali. A seguito delle novità introdotte, invece, a partire dal 1° gennaio 2018 le detrazioni maturate a fronte di interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:

  • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  • sia nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari.

In sostanza, in luogo di fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti che hanno maturato tale diritto possono optare per la cessione del corrispondente credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, oppure
  • ad altri soggetti privati, con esclusione di banche o intermediari finanziari.

Proroga dei maxi-ammortamenti fiscali

Con riferimento ai beni strumentali afferenti l’eventuale attività commerciale svolta dall’ente pubblico, si evidenzia quanto segue.

Il beneficio fiscale del maxi-ammortamento è riconosciuto anche agli acquisti di beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Tuttavia, la maggiorazione del costo fiscale di acquisizione spettante al fine di usufruire di una maggiore deducibilità fiscale delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella misura del 30%, rispetto al 40% spettante fino al 31 dicembre 2017.

L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall’agevolazione: i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

Proroga degli iper-ammortamenti fiscali

Sempre con riferimento ai beni strumentali afferenti l’eventuale attività commerciale svolta dall’ente pubblico, si evidenzia quanto segue.

Il beneficio fiscale dell’iper-ammortamento è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018. La maggiorazione del 50% del costo fiscale di acquisizione spetta a fronte degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016).

L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento che effettuino investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, con la legge di Stabilità 2018, viene modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper-ammortamento per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali. Si tratta, in particolare, di:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2019, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, viene stabilito l’obbligo della fattura elettronica, utilizzando il Sistema di Interscambio.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, c. da 54 a 89, L. n. 190/2014).

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997.

Viene abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui all’articolo 21 del D.L. n. 78/2010 e vengono modificate, sostituite o soppresse le disposizioni di cui al D. lgs. n. 127/2015, che regolano il sistema di incentivi connesso al regime opzionale della fatturazione elettronica, nonché il regime sanzionatorio relativo all’errata trasmissione dei dati.

Da ultimo si evidenzia che, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, i soggetti passivi IVA saranno tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Estensione dello split payment

L’articolo 3 del D.L. n. 148/2017 estende, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018, l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, assoggettando allo speciale meccanismo di assolvimento dell’IVA anche gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché tutte le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l’ambito di applicazione dello “split payment” viene esteso a due nuove tipologie di enti: a) gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; e b) le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, c. 2, della L. n. 196/2009, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

Con riferimento alle società, la nuova normativa prevede che – a partire dal 2018 – rientrano nell’ambito applicativo dello “split payment”:

  1. le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, c. 1, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  2. le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, c. 1, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, c. 2, della L. n. 196/2009 comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a) (enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona), 0b) (fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%), a) e c);
  3. società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, c. 2, della L. n. 196/2009 da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
  4. società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'IVA.

Al fine di agevolare l’individuazione delle società soggette a “split payment”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica i relativi elenchi:

  • in via provvisoria, entro il 20 ottobre di ciascun anno;
  • in via definitiva, entro il 15 novembre, con effetti a valere dall’anno successivo.

Novità modelli INTRASTAT

A seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, l’Agenzia delle Entrate - con il provvedimento n. 194409/2017 del 25 settembre 2017 -  ha illustrato le semplificazioni introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, relativamente alla presentazione dei modelli INTRASTAT.

In particolare, a partire dalla suddetta data, in relazione ai modelli INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi:

  • vengono aboliti i modelli INTRASTAT trimestrali;
  • per i modelli INTRASTAT mensili permane invece l’obbligo di presentazione degli elenchi degli acquisti esclusivamente ai fini statistici;
  • viene infine modificata la soglia per la periodicità di presentazione dei modelli INTRA mensili, prevedendosi l’obbligo di trasmissione solo nel caso in cui l’ammontare degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a € 200.000 per gli acquisti di beni ed € 100.000 per le prestazioni di servizi ricevute.

Le informazioni di rilievo statistico relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati dai soggetti trimestrali, o dai mensili “sotto soglia” invece saranno ricavate dall’Agenzia Entrate tramite le applicazioni “comunicazioni dati fattura”.

Con riferimento, invece, ai modelli INTRASTAT per le vendite di beni e servizi:

  • non varia l’obbligo di trasmissione e la periodicità (mensile o trimestrale) che resta legata al superamento del limite di € 50.000 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
  • la compilazione dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT per le cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano tali elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a € 100.000.

Infine, si ricorda che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 dispone che, per effetto delle modifiche operate ai modelli INTRASTAT, la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni, fermo restando che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente (ad es., se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a € 250.000 e, nel medesimo periodo, ha acquistato servizi intracomunitari per € 15.000, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

Stampa dei registri IVA​​​​​​​

A decorrere dal 6 dicembre 2017, la tenuta mediante sistemi elettronici dei registri IVA delle vendite e degli acquisti si considera regolare anche qualora non si sia provveduto alla trascrizione degli stessi su supporti cartacei entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò, tuttavia, purché in sede di accesso, ispezione o verifica, risultino rispettate le seguenti condizioni: (a) i registri IVA siano aggiornati sui supporti elettronici; (b) gli stessi possano essere stampati con immediatezza a seguito di richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Nel corso di Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono punibili le violazioni già constatate al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, in applicazione del principio del favor rei.

In ogni caso, la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità, è legata alla stampa de­gli stessi in sede di accesso, ispezione o verifica per cui solo lad­do­ve tale adempimento sia stato effettivamente posto in essere in sede di controllo po­tranno prodursi gli effetti favorevoli al contribuente.

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, viene prevista una riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale di futura emanazione, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a € 500.

Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Divieto di pagamento degli stipendi in contanti

A decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, laddove per “rapporto di lavoro” si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Il datore di lavoro o il committente che incorre nella violazione dell’obbligo sopra descritto è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000.

Abrogazione della scheda carburante

La legge di Stabilità 2018 dispone l’abrogazione, a partire dal 1° luglio 2018, delle disposizioni di cui al D.p.r. n. 444/97, recante la disciplina degli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura).

Secondo le nuove disposizioni, gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, dovranno essere documentati mediante fattura elettronica. Tale obbligo si applica alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2018, viene stabilito che – ai fini della deducibilità delle spese e della detrazione dell’IVA – la spesa per carburante deve essere sostenuta esclusivamente mediante pagamenti tracciabili (carte di credito, carte di debito/bancomat e/o carte prepagate).

Indici sintetici di affidabilità fiscale

La legge di Stabilità 2018 rimanda di un anno l’entrata in vigore dei c.d. “indici sintetici di affidabilità fiscale” del contribuente; pertanto, per l’anno 2017, si renderanno ancora applicabili gli studi di settore.

Termine di presentazione dello spesometro e della dichiarazione dei redditi

Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) relativa al 2° trimestre deve essere effettuata entro il 30 settembre (in luogo dell’attuale scadenza del 16 settembre).

Inoltre, il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte dirette e di IRAP è fissato al 31 ottobre (rispetto all’attuale data del 30 settembre).

Termine di presentazione del modello 730

Il termine per la presentazione della dichiarazione modello 730 (precompilato e ordinario) a un CAF-dipendenti è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio. Resta invece fissato al 7 luglio il termine di presentazione al sostituto d’imposta.

Pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000 (in luogo della precedente soglia di € 10.000), sono obbligate ad inoltrare – anche in via telematica – una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del suddetto pagamento risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, non si da luogo al pagamento e si segnala la circostanza all'Agente della Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Viene inoltre innalzato da 30 a 60 giorni il termine in cui la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento nei confronti del proprio creditore, nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetta l’ordine di pagamento.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal 1° marzo 2018.

Compensazione di crediti nel modello F24

Secondo le nuove disposizioni di legge, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei pagamenti dei modelli F24 che contengono compensazioni di crediti, qualora vi siano profili di rischio.

Laddove, a seguito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato ovvero, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del modello F24, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In particolare, saranno oggetto di verifica le seguenti fattispecie:

  • l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  • la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
  • i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Le nuove soglie per il ricorso tributario

Allo scopo di ampliare la funzione deflativa del contenzioso, l’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 50/2017 ha modificato l’articolo 17-bis, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, innalzando da € 20.000 a € 50.000 la soglia di valore delle controversie al di sotto della quale è obbligatorio il tentativo di mediazione con l’Agenzia delle Entrate, prima della trattazione della controversia dinanzi al giudice tributario.

La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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