24 Maggio 2023

La sezione separata dell’albo dei concessionari della riscossione (Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2023, n. 3622)

MICHELA GIULIANO

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Abstract

All’indomani dell’istituzione della sezione separata dell’albo dei concessionari dell’accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate locali, il Consiglio di Stato riempie il vuoto normativo in ordine all’individuazione dei criteri di iscrizione obbligatoria, esentando da tale obbligo le società che svolgono attività di supporto agli Enti Locali nella gestione delle procedure sanzionatorie amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada.

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La sezione separata dell’albo dei concessionari dell’accertamento e della riscossione di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997

La sezione separata dell’albo dei concessionari di cui all’art.53 del d.lgs. n. 446/1997 è stata istituita dall’art. 1, co. 805 della L. n. 160/2019 per i soggetti che svolgono “esclusivamente attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate locali” al duplice fine di garantire, da un lato, alle Stazioni Appaltanti di selezionare operatori affidabili dal punto di vista professionale e finanziario per lo svolgimento di tali servizi secondari e, dall’altro, agli operatori sul mercato la massima partecipazione alle procedure di gara aventi ad oggetto i servizi principali di accertamento e riscossione.

Istituita la sezione separata in argomento, il Legislatore ha poi delegato ad un successivo Regolamento attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 180 giorni, la definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria nonché le regole operative per formalizzare l’iscrizione stessa.

 

I provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze: dalle Risoluzioni n. 4/DF del 2021 all’adozione del Regolamento D.M. n. 101/2022

Nelle more dell’adozione del Regolamento delegato, con Risoluzione n. 4/DF del 13.04.2021, il MEF ha stabilito in via transitoria un obbligo di iscrizione provvisoria all’albo ordinario per i soggetti che svolgono le summenzionate attività di supporto, allo scopo “di contemperare le esigenze manifestate dagli enti locali, che intendono procedere agli affidamenti, e quelle delle società che svolgono le attività in questione e di superare la situazione di incertezza che si è venuta a creare”.

Solo in data 13.02.2022, con D.M. n. 101/2022 è stato approvato il Regolamento delegato, in vigore a partire dall’11 agosto 2022, con il quale il MEF, abrogata la disciplina di cui al DM n. 289 del 2000, ha finalmente reso operativa la sezione separata dell’albo dei concessionari dell’accertamento e della riscossione.

Nessuna previsione del Regolamento, tuttavia, reca la delegata individuazione dei criteri di iscrizione obbligatoria alla sezione separata stessa.

 

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3622 del 17 aprile 2023

La mancata definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria alla sezione separata ha determinato molteplici dubbi in ordine all’effettivo ambito di applicazione della disciplina.

Alcune Stazioni Appaltanti, infatti, hanno ritenuto di dover selezionare operatori iscritti all’albo anche per affidamenti aventi ad oggetto non già le attività di accertamento e riscossione (e relativo supporto) in senso proprio, bensì altri servizi quali la gestione delle procedure sanzionatorie amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada.

Ed è proprio in relazione a tale particolare fattispecie che, con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha dissipato ogni dubbio in ordine all’individuazione dei criteri di iscrizione obbligatoria.

Più nel dettaglio, la vicenda sottesa alla decisione trae origine dall’impugnazione di una procedura di gara indetta da un Ente Locale per l’affidamento, appunto, del servizio di gestione, stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, che prevedeva, tra i requisiti soggettivi di partecipazione, l’iscrizione provvisoria all’albo dei concessionari secondo quanto previsto in via transitoria dalla Risoluzione del MEF n. 4/DF del 13.04.2021.

A tale riguardo il Consiglio di Stato ha chiarito che per individuare i casi di iscrizione obbligatoria alla sezione separata l’indagine interpretativa deve partire dal contenuto della prestazione richiesta dal Bando.

Nel caso specifico della gestione delle sanzioni derivanti dal codice della strada - ha poi evidenziato il Collegio richiamando i propri precedenti giurisprudenziali - è necessario operare una distinzione a seconda che la prestazione oggetto della gara:

  1. integri “un compito di mero supporto all’attività dell’ente e/o di attività recupero di crediti”, restando in capo all’Ente locale “la titolarità (…) delle attività relative all’accertamento e riscossione delle entrate”;
  2. si accompagni ad una “vera e propria attività di accertamento (dovendosi individuare il soggetto debitore e notificargli il verbale) e di riscossione”.

Solo nel secondo caso, si legge nella sentenza, è possibile richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997.

Con la conseguenza che, ove “l’oggetto dell’appalto sia costituito solo da attività di supporto come quello in esame, e non già dall’affidamento di una concessione comprensiva del servizio di riscossione, non viene in rilievo l’attribuzione di funzioni pubbliche e, perciò, non è necessario il requisito dell’iscrizione provvisoria all’albo dei concessionari dell’accertamento e della riscossione ovvero, mutatis mutandis, alla sezione separata dell’albo medesimo.

In conclusione, cassando la sentenza di rigetto di primo grado, il Consiglio di Stato ha definitivamente statuito che, nel caso di affidamenti aventi ad oggetto le mere attività materiali di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, non è necessario il requisito dell’iscrizione alla sezione separata dell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997.

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