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Il Temporary Framework: una risposta decisa contro il Covid-19
La pandemia derivante dal Covid-19 ha avuto un duro impatto sulla scena mondiale e sull’ordinamento dell’Unione europea. Le ripercussioni economiche che ne sono derivate hanno messo in grave difficoltà le imprese operanti nel territorio degli Stati membri, motivo per il quale si sono rese necessarie deroghe e modifiche alle regole sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato.
Proprio in relazione a questi ultimi, la Commissione europea ha adottato un approccio propositivo e ha emanato il c.d. Temporary Framework, con l’obiettivo di permettere agli Stati di istituire regimi specifici di aiuti rivolti alle imprese in difficoltà. Ci si è resi conto, difatti, che la disciplina sugli aiuti di Stato potesse rappresentare, inter alia, lo strumento più idoneo a coordinare le iniziative nazionali.
Una situazione molto simile si era verificata anche in pendenza della nota crisi finanziaria del 2008. Anche all’epoca la Commissione aveva emanato una serie di comunicazioni, dapprima aventi ad oggetto gli aiuti di Stato connessi al settore finanziario, poi quelli legati all’economia reale, inevitabilmente danneggiata.
Il quadro temporaneo reca una disciplina innovativa sul piano sostanziale e procedurale e la prima comunicazione a tal proposito è stata adottata il 19 marzo 2020. Essa è stata poi emendata sei volte, da ultimo il 18 novembre 2021, al fine di recepire le istanze provenienti dai governi degli Stati membri e di estenderne la validità.
Il contenuto del quadro temporaneo e le modifiche alla disciplina ordinaria
Il Temporary Framework ha semplificato la disciplina “ordinaria” degli aiuti di Stato, contenuta agli artt. 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
In via introduttiva, si rammenta che l’art. 107 TFUE pone la regola generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, prevedendo, tuttavia, talune eccezioni. Le più rilevanti, nel contesto che ci occupa, sono:
- la compatibilità delle misure di aiuto destinate ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, indicata all’art. 107 TFUE, par. 2, lett. b);
- la possibile compatibilità degli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, di cui all’art. 107 TFUE, par. 3, lett. b); e
- la possibile compatibilità degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, stabilita dall’ art. 107 TFUE, par. 3, lett. c).
La differenza fra le deroghe indicate dal secondo e dal terzo paragrafo dell’articolo in commento consta nel fatto che le prime operano ipso iure (e quindi gli aiuti adottati in simili circostanze sono compatibili di diritto con il mercato interno), mentre le seconde sottostanno alla valutazione discrezionale della Commissione europea.
L’art. 108 TFUE, invece, detta la procedura che gli Stati devono seguire per erogare legittimamente una “misura di favore”. In via del tutto sommaria, essi devono notificare detta misura alla Commissione – che ha il compito di vagliarne i connotati e la sua compatibilità con il mercato unico – e astenersi dal compiere ogni atto ad essa connesso prima della pronuncia dell’autorità (c.d. obbligo di standstill).
Ciò premesso, la disciplina emergenziale:
- chiarisce quali sono gli interventi nazionali ammessi (ex multis, le sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili, le agevolazioni fiscali, i tassi d’interesse agevolati per i prestiti);
- fissa le soglie e le condizioni perché i predetti interventi siano ammissibili; e
- semplifica le modalità con cui gli Stati membri possono notificare le proprie richieste alla Commissione e, specularmente, onera quest’ultima ad autorizzarle con celerità.
L’ultima modifica al Temporary Framework: la Comunicazione del 18 novembre 2021
La Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2021 ha da ultimo modificato la disciplina temporanea sugli State aid.
Essa non solo ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le forme di intervento ivi previste, ma ha altresì introdotto due nuovi strumenti per sostenere la ripresa dell’economia in modo sostenibile:
- misure di sostegno agli investimenti per accelerare la transizione verde e digitale; e
- misure di sostegno alla solvibilità atti a mobilitare fondi privati per investimenti nelle PMI, comprese le start-up e le imprese a media capitalizzazione.
Diversamente dalle altre misure, queste ultime saranno a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.
Gli aiuti di Stato erogati in pendenza dell’emergenza: un bilanciamento complessivo
Le misure agevolative elargite fin ora sono state molteplici. La Commissione europea ha messo a disposizione degli interessati un elenco di tutti gli aiuti di Stato concessi, che viene costantemente aggiornato.
Pur muovendosi in una cornice comune, costruita proprio al fine di coordinare gli interventi di resilienza e mantenere quanto più inalterato possibile il level playing field, ogni Stato membro ha agito diversamente.
Taluni Stati hanno preferito concedere un numero limitato di aiuti, ma di importo estremamente elevato. Si pensi alla Germania, che fra 2020 e 2021 ha adottato appena dodici misure, alla Spagna, che nel medesimo periodo di tempo ne ha accordate otto e alla Finlandia, che ha raggiunto un tetto di dieci misure.
Altri, invece, adottando una strategia diametralmente opposta, hanno erogato numerosi aiuti, ma di importo ridotto. Possiamo riferirci, fra gli altri, al Belgio, che fra 2020 e 2021 ha concesso più di cinquanta misure. In tal senso si è mosso anche lo Stato italiano, che fino ad oggi ha adottato più di settanta misure, l’ultima in data 3 febbraio 2022 di importo pari a 10 milioni di euro a sostegno dei birrifici nazionali.
Tirando le somme, può dirsi che la risposta della Commissione è risultata adeguata al contingente bisogno di liquidità delle imprese comunitarie. L’indicazione, chiara e precisa, delle tipologie di aiuti di Stato compatibili e delle soglie che essi non possono superare, unita alle semplificazioni di carattere procedurale, costituiscono elementi di pregio della disciplina emergenziale.
Non resta che da chiedersi se simili connotati, seppur dettati per fronteggiare una situazione che (si spera) sta per volgere al termine, potranno ispirare una futura riforma della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.