01 Giugno 2023

I titoli autorizzativi per l'installazione degli impianti fotovoltaici

MARIANGELA DI GIANDOMENICO

Immagine dell'articolo: <span>I titoli autorizzativi per l'installazione degli impianti fotovoltaici</span>

Abstract

Articolo redatto a quattro mani con Enrica Cortelli, Associate - Administrative & Public Law dello Studio Legale Orrick.

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La realizzazione di un intervento consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW, richiede l’autorizzazione unica regionale in quanto nella disciplina speciale delle autorizzazioni in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili non vi è alcuna fattispecie in cui il titolo autorizzativo necessario a realizzare i relativi impianti sia costituito da un permesso di costruire e le serre fotovoltaiche non sono comunque edifici in senso normativo.

1. Queste le statuizioni del giudice amministrativo rese con la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3294 del 30.3.2023

La Sentenza respinge il ricorso in appello proposto da una società agricola attiva nel settore delle energie da fonte rinnovabile, riconoscendo la legittimità della determinazione con cui il Comune di Udine aveva dichiarato la sua incompetenza sulla domanda di permesso a costruire quattro serre con impianto fotovoltaico integrato.

Nel rigettare l’appello, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che nella disciplina speciale delle autorizzazioni in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili non vi è alcuna fattispecie in cui il titolo autorizzativo necessario a realizzare i relativi impianti sia costituito da un permesso di costruire rilasciato dal Comune.

La Sentenza chiarisce in maniera netta la differente disciplina del regime autorizzatorio degli impianti da fonti rinnovabili e la sua specialità, evidenziando come, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 28/2011, il sistema preveda unicamente tre distinte procedure per installare impianti fotovoltaici:

i) l’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12, co.3, del d.lgs. 387/2003; norma secondo la  quale , in linea generale, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento nonché le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello Sviluppo Economico.

ii) la procedura abilitativa semplificata (“p.a.s.”) di cui all’art. 6, co. 1, del d.lgs. 28/2011;

iii) la comunicazione di edilizia libera di cui all’art. 6, co. 1, del d.lgs. 28/2011 prevista per le seguenti categorie di impianti fotovoltaici di cui al paragrafo 12.1. delle linee guida 10 settembre 2010:

a) gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, che abbiano superficie non superiore a quella del tetto sui quali vengono realizzati e non ricadano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

b) gli impianti realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze, con capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto.

Non residua, dunque, spazio alcuno per un intervento realizzato con permesso di costruire, come se si trattasse di una qualsiasi attività edilizia.

2. Peraltro, è stato chiarito che le serre fotovoltaiche, per cui parte ricorrente ha richiesto al Comune il permesso di costruire, non sono neppure edifici in senso normativo come si desume:

- a livello nazionale, dal D.M. 5 maggio 2011, di incentivazione del fotovoltaico, che per gli impianti in questione all’art. 14 comma 2 e all’allegato 2 comma 2 prevede: “non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate”;

- a livello regionale, dall’art. 4 comma 1 lettera e) punto 2 della l.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 19/2009, che cita le serre permanenti, intese come “impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse”. La norma, secondo logica, va letta in collegamento con il precedente art. 3 comma 1 lettera a), che definisce l’edificio come “costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi”, e quindi definisce l’edificio come concetto generale, in cui non rientra il concetto speciale della serra.

3. Il giudice amministrativo, dunque, ha concluso che, nel caso al vaglio del suo esame, relativo alla costruzione di un intervento consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW, la società ricorrente avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003.

È stata, invece, esclusa l’applicazione sia della procedura abilitativa semplificata, non trattandosi nella specie né di pannelli da installare su edifici propriamente intesi né delle altre ipotesi per essa previste, sia della comunicazione di edilizia libera, prevista, come detto, solo per gli impianti di cui al paragrafo 12.1. delle linee guida 10 settembre 2010.

4. La decisione si pone in linea con i precedenti del Consiglio di Stato che, al riguardo, ha più volte sottolineato il carattere speciale della disciplina che regola il procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. C.d.S. sez. IV 12 febbraio 2015 n.745 e 7 agosto 2013 n.4167 nonché sez. VI 31 marzo 2011 n.2001)

In questa materia, infatti, il legislatore, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001, finalizzata a disciplinare uniformemente e ad incentivare tali forme di produzione di energia, anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, è intervenuto con una disciplina procedimentale ad hoc che culmina con il rilascio (o con il diniego) della autorizzazione unica regionale. E la suddetta specialità opera, senza dubbio, anche sul versante dell’accertamento della compatibilità con le norme urbanistiche e edilizie. Non a caso, il comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 qualifica espressamente l’autorizzazione unica regionale, anche come “titolo a costruire” l’impianto.

Dunque, nel quadro normativo europeo e interno, che oggi vede agevolare fortemente gli impianti da fonti rinnovabili, introducendo anche procedure semplificate, la concentrazione in un unico provvedimento autorizzativo anche degli aspetti urbanistico-edilizi, appare una soluzione di semplificazione evidente, anche se, come noto, la difficoltà di realizzare detti impianti permane comunque sempre elevata.

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