11 Luglio 2021

Il caso AF Corse e il concetto di “Exceptional circumstances” nelle corti FIA

DAVIDE BEATRICE

Immagine dell'articolo: <span>Il caso AF Corse e il concetto di “Exceptional circumstances” nelle corti FIA</span>

Abstract

Partendo dalla descrizione di quanto avvenuto nel caso AF Corse legato alla gara “4 ore di Shangai” del 2019, verrà posto in risalto il concetto di “Exceptional circumstances” e del perché esso rappresenti un prezioso strumento nelle mani delle Corti FIA.

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La Vicenda

Il caso in questione prende le mosse da quanto accaduto durante la gara valida per il campionato mondiale endurance, denominato WEC, tenutasi il 10 Novembre 2019 a Shangai e della durata di 4 ore. Il vincitore di questo evento per la categoria LMGTO Pro è stata una vettura appartenente alla scuderia AF Corse. La gioia legata alla vittoria viene però presto meno, dopo un controllo degli steward su quest’ultima. Da esso infatti risulta che la vettura non è in regola, in quanto in violazione dell’art. 205 del regolamento tecnico di categoria, il quale prevede che i veicoli abbiano un’altezza dal suolo minima di 50mm. Il problema in questione nasce dallo splitter anteriore, componente che ha una funzione aereodinamica e che si trova al di sotto del paraurti anteriore, ed in particolare, nella sua area sinistra. Dopo aver effettuato le verifiche, i delegati tecnici FIA emisero la decisione n.29 che prevedeva la squalifica della vettura n.51 di AF Corse. La scuderia, ammettendo che la loro auto fosse al di fuori dei limiti regolamentari, dichiarò che tale infrazione non fosse a loro addebitabile.

È questa la base fattuale con cui l’International Court of Appeal FIA deve confrontarsi.

 

Il processo

AF Corse propose un appello con lo scopo di dimostrare la propria innocenza, nonché ottenere la reintegrazione della loro vettura in classifica e gli annessi premi. La FIA, d’altro canto, chiese che la sanzione restasse tal quale. I fatti presentati alla corte da AF Corse, al fine di dimostrare la propria estraneità all’infrazione, sono legati principalmente a tre punti.

-Il primo: spiega il perché di tale irregolarità;

-Il secondo: permette di presumere la regolarità della vettura all’inizio della competizione;

-Il terzo: legato ad una consulenza tecnica.

Per quanto riguarda il primo punto AF Corse riuscì a dimostrare che il motivo da cui scaturiva tale non conformità era legato ad un avvenimento, la quale conoscenza era impossibile per la FIA. Venne infatti dimostrato in giudizio, grazie anche a nuove testimonianze, che al giro 101 su 129 ci fu un contatto tra la vettura in questione ed un avversario che, essendo visto da entrambi i piloti come contatto di gara, non fu annotato, ma che aveva comportato questa irregolarità, come desumibile anche dalla striscia di vernice presente sul lato della carrozzeria dell’automobile incriminata[1].

Per quanto riguarda il secondo punto, vengono portati a conoscenza della Corte sia le linee guida Ferrari (costruttore delle vetture utilizzate da AF Corse), sia il set up abituale delle vetture, al fine di dimostrare che l’altezza da terra prevista era ben maggiore del limite indicato da FIA.

Infine la consulenza tecnica svolta dal professor Peter Beaman, esperto in aerodinamica, dimostra come la scelta di gareggiare con una macchina avente un solo lato dello splitter inferiore ai 50 mm sia inutile ed anzi dannosa, per quanto riguarda sia l’efficienza aerodinamica che la stabilità della vettura[2].

 

Il concetto di “Exceptional circumstances” nelle corti FIA

Partendo da quanto affermato in precedenza, la Corte si è trovata dinnanzi una situazione in cui entrambe le parti ammettevano la violazione regolamentare ma per ragioni diverse, ed è qui che entra in gioco il concetto di “Exceptional circumstances”. La costante giurisprudenza della Corte ha elaborato tale metodo al fine di creare una valvola di sfogo in caso di situazioni nelle quali la squalifica, prevista da regolamento, risulti ingiusta alla luce della circostanza che chi l’ha commessa non fosse in condizioni di presumerla.

Per poter prevedere l’applicazione di tale causa di giustificazione devono ricorrere due presupposti in maniera cumulativa:

-Il concorrente non deve aver commesso nessun errore intenzionalmente o per negligenza;

-La non conformità della vettura deve risultare da circostanze eccezionali[3].

La Corte elencò in sentenza diversi casi divenuti rilevanti, al fine di esporre in modo chiaro quali sono i limiti applicativi di tale concetto giuridico. Un esempio è quello legato al caso “Prema Powertrain”[4], nel quale emerge chiaramente come, al fine di poter rilevare la presenza di “Exceptionl circumstances”, deve essere dimostrabile come la non conformità della vettura sia dipesa da forze esterne e che quest’ultima fosse impossibile da verificare e conoscere da parte del concorrente in maniera assoluta e dimostrabile.

Alla luce di quanto esposto risulta molto più chiaro come la Corte abbia potuto applicare tale concetto al caso in questione. Essa infatti ha, alla luce delle nuove risultanze emerse, potuto agevolmente constatare come la scuderia AF Corse fosse impossibilitata nella conoscenza di tale non conformità, al pari della FIA che, essendosi il tutto verificatosi a causa di un contatto non segnalato, non poteva presumere tale correlazione tra infrazione e collisione. Ed è proprio per tali risultanze e alla luce della presenza di questo meccanismo che la corte ha annullato la squalifica reintegrando la vettura n.51 nella classifica finale.

In conclusione, non si può non elogiare l’elaborazione giurisprudenziale del concetto di “Exceptional circumstances”. Quest’ultimo permette alla Corte di giungere ad un forte grado di attinenza e correlazione tra verità materiale e processuale, garantendo inoltre una valvola di sfogo per il sistema nei casi come quello legato ad AF Corse, in cui emerge sì una violazione regolamentare, ma che non può essere attribuita a chi la commette.

 

[1] Pag.16, punti n.51, 52, 54, 55, 56, Caso ICA-2019-08, International Court of Appeal, FIA, 2020.

[2] Pag.17, punto n.57, Caso ICA-2019-08, International Court of Appeal, FIA, 2020.

[3]Pag.15, punto n.45, Caso ICA-2019-08, International Court of Appeal, FIA, 2020.

[4] Caso ICA-2019-02, International Court of Appeal, FIA, 2019.

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