04 Gennaio 2022

Jean Todt come superconsulente Ferrari: un vulnus regolamentare?

DAVIDE BEATRICE

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Abstract

Alla luce delle recenti indiscrezioni riguardo la possibile nomina di Jean Todt, presidente uscente della Fédération Internationale de l’Automobile, come “superconsulente” Ferrari nel 2022, si cerca di analizzare la questione e lo statuto FIA, per capire l’impatto che ciò avrà nella Formula 1 e se tale questione può configurare un vulnus presente nelle normative vigenti.

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Il fatto

Nonostante si sia da poco concluso il mondiale di Formula Uno 2021, sono già molte le voci che affollano questo periodo che, dall’esterno, può sembrare un periodo di quiete, ma che in realtà è forse uno dei più decisivi e convulsi dell’anno. L’indiscrezione più roboante che si è rivelata riguarda l’ex presidente FIA Jean Todt, la cui carica è terminata, alla scadenza del mandato, il 17 dicembre 2021 e a cui è succeduto l’arabo Ben Sulayem. Molte fonti hanno paventato di un suo ritorno in Ferrari in veste di “superconsulente”, con un ruolo analogo a quanto svolto da Niki Lauda per Mercedes. Tali voci sembrano essersi placate, ma a parere di chi scrive, ciò rappresenta solo una quiete prima della tempesta che un avvenimento di tale magnitudo comporterà. Va rammentato, infatti, che Todt è stato Team Principal Ferrari dal 1993 al 2009, ottenendo ben 14 titoli mondiali e, come se ciò non bastasse, ha ricoperto il massimo ruolo nell’organigramma dell’automobilismo sportivo per ben 12 anni.

È proprio questo fattore quello che, al netto dell’entusiasmo ingenerato nei sostenitori del cavallino rampante, genera forti perplessità e dubbi.

 

Lo Statuto FIA e il ruolo del Presidente: un vulnus regolamentare?

Lo statuto FIA espone il ruolo del presidente nell’articolo 19. È proprio l’art. 19.1 ad introdurre tale figura enunciando che, ad esso, competono i più ampi poteri nella gestione della Federazione oltre che, ad esempio, spetta a lui presiedere la General Assembly, il World Council che ritiene più opportuno e rappresentare la Federazione sia dal punto di vista dell’immagine, che giuridico[1]. Per quanto concerne il profilo temporale della sua carica, esso è disciplinato dall’art. 19.10, il quale statuisce un mandato quadriennale, rinnovabile fino a tre volte o dodici anni di presidenza, sia che essi siano consecutivi sia se discontinui[2]. Esiste, inoltre, anche un disposto che si occupa di disciplinare il caso in cui il presidente dovesse dimettersi o dovesse essere permanentemente impossibilitato a svolgere la sua carica. La norma in questione è l’articolo 19.12[3], secondo la quale il Senato deve indire un’assemblea generale straordinaria in un periodo compreso tra «not less than 2 months and not exceeding 4 months as from the date of the prevention or resignation», tempo utile per trovare una figura capace di ricoprire un ruolo di così grande importanza, ma allo stesso tempo non così eccessivo da creare forti vuoti nella gestione.

È quindi chiaro come tale ruolo risulti ben delineato temporalmente, allo scopo di evitare che una figura presidenziale sine die possa rappresentare un nocumento per la federazione stessa o che la sua assenza per un tempo eccessivamente lungo finisca per danneggiare i processi gestionali e decisionali. Scorrendo però questi articoli e le Internal Regulation e ponendoli in stretta relazione con quanto esposto in precedenza, emerge che l’unica fase del ciclo vitale presidenziale non attenzionata è proprio quella riguardante il periodo immediatamente successivo alla fine della sua carica.

Tutto questo risulta fortemente distonico alla luce del fatto che in F1 è prassi prevedere clausole contrattuali che interdicano figure apicali dal ricoprire ruoli in altre scuderie, per periodi di tempo più o meno lunghi. Ciò al fine di evitare che eventuali know-how e informazioni confidenziali apprese, possano essere divulgate al nuovo datore di lavoro. Risulta lapalissiano come, tale ruolo, abbia insito in sé l’acquisizione di un know-how e di una serie di informazioni sicuramente in grado di poter essere considerate quantomeno sensibili e che, quindi, implicherebbero delle disposizioni atte a garantire che tali conoscenze non siano disponibili a nessuna delle parti in gioco. Da tale situazione non può che emergere un vulnus normativo, il quale rischia di incidere fortemente sulla competitività e rischia di ledere l’immagine della federazione stessa. È altresì difficile comprendere come, in un mondo dove è ormai aperta la lotta alle cosiddette “zone grigie”, cioè quei buchi derivanti dal drafting normativo (nei quali spesso le scuderie finiscono per incunearsi), sia presente una voragine di tali dimensioni.

 

Conclusioni

Nonostante questa questione possa sembrare essersi sopita, sicuramente rappresenterà un punto di svolta quando, com’è prevedile, diventerà una notizia ufficiale. Va detto che, in tal caso, Ferrari si sarà assicurata una delle più importanti (se non la più importante) risorse disponibili oggi sul mercato. A questo va sicuramente aggiunto, però, che questa situazione non potrà che ingenerare enormi frizioni tra il team di Maranello e tutte le altre scuderie che si troveranno ad avere un rivale che potrà attingere a delle informazioni sicuramente preziosissime e probabilmente “confidenziali”, visto che non esiste alcuna norma che imponga un segreto su determinate questioni al presidente uscente.

Si spera, in limine, che questa vicenda, oltre a sollevare il classico polverone mediatico e le continue recriminazioni politiche, da sempre rappresentanti un leitmotiv nel mondo del Circus, possa essere utilizzata anche come spunto per andare a colmare aree grigie (o come sarebbe più opportuno dire, veri e propri vulnus normativi) che non possono assolutamente essere presenti in un mondo così competitivo e iper-regolamentato come quello dell’automobilismo sportivo e in particolare della Formula 1.

 

 

 

[1] D. Beatrice, La Fédération Internationale de l’Automobile: profili di diritto internazionale, pp.47 e ss., 2019.

[2] Art. 19.10, FIA Statutes, FIA, 2021.

[3] Art. 19.12, FIA Statutes, FIA, 2021.

 

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