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Dal prospettato break even nel 2019 alla quarta crisi Alitalia del 2017
Nel marzo 2017 viene presentato dall’amministratore delegato di Alitalia il piano industriale per il quinquennio 2017-2021 volto alla riduzione dei costi operativi mediante la rinegoziazione dei costi di manutenzione della flotta, dei costi dei servizi aeroportuali, dei canoni leasing e la diminuzione della flotta di corto e medio raggio per gli aerei narrow body a fusoliera stretta, con conseguente implementazione dell’utilizzo degli aerei wide body a fusoliera larga, ai fini di un miglioramento della redditività aziendale, vista la contabilità ammontante a circa 600 milioni di Euro di perdite nel corso del 2016. L’azienda, pertanto, sottopone il piano aziendale alle organizzazioni sindacali firmando un pre-accordo, poi bocciato per referendum, dai lavoratori Alitalia, con una percentuale del 67% di voti contrari. Nel maggio 2017 l’Assemblea degli azionisti chiede al Ministero dello Sviluppo Economico l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per recuperare l’equilibrio economico perso.
Valutazioni relative alla sentenza del Tribunale di Roma n. 14243 del 28 settembre 2015
Il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità di taluni soggetti intranei al gruppo Alitalia per il reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione, sussistente “…ogniqualvolta sia riscontrabile una condotta contraria alle finalità aziendali ovvero una dispersione delle risorse aziendali immotivata ed incoerente dal punto di vista economico-aziendale, tanto da porsi al di fuori di obiettivi e principi economici aziendali perseguibili a prescindere dal dissesto…”[i].
L’intera decisione poggia sulla considerazione di fondo secondo la quale la gestione d’impresa, attività particolarmente rilevante per il legislatore, trascende il mero interesse imprenditoriale del singolo, trattandosi di un’attività a rilevanza esterna che deve essere improntata a criteri di economia, tale da travalicare, pertanto, i confini dell’attività commerciale sino a coinvolgere interessi economici esterni riguardanti tutta la collettività e tutta l’economia.
Nella tradizione penalistica, i reati fallimentari si inquadrano tra i delitti contro il patrimonio ma tale approccio che individua come bene protetto dalla norma la tutela del patrimonio debitorio in esclusiva funzione di garanzia per i creditori, è opinabile. È intuitivo, infatti, come la gestione della Compagnia Aerea Alitalia abbia travalicato i confini dell’attività commerciale con ad oggetto il trasporto aereo, per coinvolgere interessi economici esterni di rilevanza pubblicistica, come l’istruttoria ha dimostrato (dipendenti, fornitori, clienti, potere politico, sindacati, consumatori e tutte le forze sociali presenti sul territorio nazionale); maggiore è quindi l’interesse pubblico connesso alle vicende societarie, maggiore prudenza sarà richiesta all’imprenditore nel formulare le scelte gestionali aziendali poiché maggiori saranno gli effetti sociali ed economici connessi. La difesa, a contrario, ha richiamato concetti giuridici quali lo schema del “business judgment rule” per sostenere l’insindacabilità delle scelte manageriali.
Le operazioni contestate, pur se coerenti con l’oggetto sociale, appaiono secondo l’accusa incoerenti dal punto di vista economico-aziendale tanto da porsi al di fuori degli obiettivi economici perseguibili, come si evincerebbe dal piano industriale, che secondo la difesa, invece, andrebbe distinto dall’oggetto dell’attività; tuttavia, il collegio ha ritenuto che per quanto i due concetti siano separati, il piano industriale costituisca lo strumento con cui il management persegue gli obiettivi aziendali e pertanto ne consegue che non se ne possa prescindere ai fini della valutazione delle condotte poste in essere dagli imputati, che configurano per i giudici una “dismissione a prezzo di saldo di un’azienda che dopo due anni vale sul mercato finanziario il triplo se non di più” quindi un’ ipotesi paradigmatica di dissipazione prospettata dalla manualistica nelle vesti di una vendita sottocosto, senza aver tenuto in considerazione le prospettive reddituali, in assenza di tutela degli interessi societari.
Nel dettaglio, ad esempio, è stata valutata come vera e propria dissipazione l’aver acriticamente conferito incarico ad una società statunitense per una consulenza tecnica straordinaria protrattasi per un triennio senza aver valutato prima l’esistenza sul mercato di altre società richiedenti onorari inferiori e duplicando così di fatto funzioni contabili già esercitate da dipendenti altamente specializzati di Alitalia, omettendo anche di porre in essere forme di controllo sul suo operato[ii]; l’incarico sarebbe stato conferito, inoltre, senza una preventiva ricognizione del mercato atta a valutare offerte da parte di società analoghe. Infine, è stato ritenuto sussistente nel caso di specie il dolo generico, necessario ai fini dell’imputabilità ex art. 216 della legge fallimentare, tenuto conto anche della notoria e perdurante crisi economica e finanziaria del gruppo Alitalia.
Inversione di rotta: dalla pratica alla teoria
Sulla base del decreto-legge Rilancio, verrà costituita una nuova società controllata dal MEF con una dotazione di 3 miliardi da versare anche per successivi aumenti di capitale, di concerto tra il Ministero dei Trasporti, dello Sviluppo economico e del Lavoro, ma allo stato attuale la situazione è ancora di stallo e si stanno prendendo in considerazione varie candidature[iii]. È chiaro che il tema relativo al salvataggio di Alitalia è quanto mai di grande attualità, rivelandosi una voragine che ha assorbito risorse economiche e finanziarie. Solitamente, è dalla teoria che ricaviamo spiegazioni ed assunti da applicare alla pratica, ai casi giurisprudenziali concreti che ci si prospettano, ma il caso Alitalia, in questi termini, rappresenta un po' un’inversione di rotta poiché già dall’analisi della sentenza di primo grado emerge un interrogativo di carattere teorico: i reati fallimentari possono ancora essere considerati reati contro il patrimonio quando si tratta di una realtà come Alitalia?
[i] F. CLERICO, Il mercato del trasporto aereo italiano: il caso Alitalia”, Roma, 2017-2018.
[ii] L. MESSORI, La bancarotta per dissipazione nella ‘vicenda Alitalia’, Bologna, 2016-2017.
[iii] https://www.ilsole24ore.com/art/alitalia-scontro-governo-nomine-ritarda-newco-ADZULpY.