30 Giugno 2022

Proposta di Direttiva UE per un'economia sostenibile

GIOVANNAMARIA SARTORETTO

Immagine dell'articolo: <span>Proposta di Direttiva UE per un'economia sostenibile</span>

Abstract

Negli ultimi anni l'Unione Europea ha introdotto una serie di proposte normative che, in modi diversi, cercano di arginare gli impatti negativi delle attività imprenditoriali sui diritti umani. Lo scorso febbraio 2022 la Commissione, dando seguito alla risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021, ha presentato una proposta di direttiva che mira a favorire il raggiungimento di un’economia sostenibile.

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Al giorno d'oggi, nonostante le numerose convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani e le normative ad hoc, persistono in tutto il mondo forme di schiavitù moderna quali la tratta di esseri umani, il lavoro forzato e la servitù per debiti e, accanto a queste, indefinite ipotesi di sfruttamento lavorativo, in quella zona grigia che sta appunto tra le suddette forme di schiavitù e il lavoro irregolare o non dichiarato.

Negli ultimi anni il fermento attorno a questi temi è cresciuto: l'Unione Europea, dopo aver disciplinato negli anni passati gli obblighi degli operatori che commercializzano legno (Reg. 995/2010), il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcuni minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Reg. n. 2017/821) e contrastato la tratta di esseri umani (Dir. 2011/36), ha introdotto una serie di proposte normative che, in modi diversi, cercano di arginare gli impatti negativi delle attività imprenditoriali sui diritti umani.

Tali iniziative hanno avuto ad oggetto:

  • la rendicontazione corporate di sostenibilità, in data 21 aprile 2021 è stata avanzata una proposta di revisione della Non-Financial Reporting Directive (Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2013/34/UE);
  • l'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, (cfr. il Regolamento n. 2019/2088/UE entrato in vigore il 10 marzo 2021);
  • la due diligence di impresa in materia di diritti umani e tutela dell’ambiente.

 

Proposta di Direttiva per un'economia sostenibile

Il 23 febbraio 2022, infatti, la Commissione, dando seguito alla risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021, ha presentato una proposta di direttiva che mira a favorire il raggiungimento di un’economia sostenibile affrontando il rischio di frammentazione tra normative già esistenti sul tema (in Francia, Germania e Paesi Bassi), possibile ostacolo alla libertà di stabilimento.

Gli impatti negativi sui diritti umani, effettivi e potenziali, che la proposta di direttiva mira a prevenire e attenuare sono quelli:

  • risultanti dalla violazione di uno dei diritti o divieti previsti dagli accordi internazionali sui diritti umani elencati nella parte I dell'Allegato alla proposta di direttiva (tra cui il divieto del lavoro forzato, compresa la servitù per debiti e il diritto di ottenere un salario di sussistenza adeguato) e
  • causati dall’impresa, dalle sue controllate o attraverso i suoi rapporti d’affari consolidati a monte o a valle della medesima catena di valore.

La proposta di direttiva ha quale ambito soggettivo di applicazione le:

  • grandi imprese dell'UE (500 dipendenti e fatturato mondiale netto di 150 milioni di EUR), circa 9400 imprese coinvolte;
  • medie imprese dell'UE (250 dipendenti e fatturato mondiale netto di 40 milioni di euro) a condizione che almeno il 50 per cento di questo fatturato netto sia stato generato in determinati settori definiti "ad alto impatto” quali il settore tessile, agricolo, estrattivo o il relativo commercio all’ingrosso, circa 3400 imprese coinvolte;
  • grandi imprese extra UE (fatturato di 150 milioni di euro nell'UE);
  • medie imprese extra UE (fatturato di almeno 40 milioni di euro nell'UE con il 50 per cento del fatturato mondiale netto dell'azienda generato in settori “ad alto impatto”).

In particolare, le imprese extra UE dovranno designare un rappresentante autorizzato nel territorio dell’Unione per mantenere i contatti con le autorità competenti degli Stati membri.

Le PMI, che rappresentano complessivamente circa il 99 % di tutte le imprese dell'Unione, saranno coinvolte solo indirettamente in relazione ai rapporti d'affari esistenti con le società interessate. La direttiva prevede che gli Stati e le società partner commerciali aiutino le PMI con misure di sostegno, tuttavia non meglio individuate, per sviluppare capacità operative e finanziarie e sostenere gli eventuali nuovi oneri organizzativi.

 

Gli obblighi della Direttiva

Le aziende interessate dalla direttiva saranno chiamate a:

  • integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali (art. 5);
  • individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull'ambiente (art. 6);
  • prevenire i potenziali impatti negativi e attenuare gli effetti negativi reali (artt. 7 e 8);istituire e mantenere una procedura di reclamo accessibile a persone e organizzazioni (sindacati e organizzazioni della società civile) (art. 9);
  • monitorare periodicamente l'efficacia delle politiche e delle misure di due diligence (art. 10);
  • rendere disponibile sul proprio sito web una dichiarazione annuale sulla due diligence, se già non vincolate agli obblighi di cui alla direttiva 2013/34/UE (art. 11).

Una o più autorità nazionali, collegate in rete a livello europeo, saranno incaricate di vigilare sul rispetto da parte delle società di tali obblighi con poteri di indagine e sanzionatori. A tali autorità ciascuna persona fisica o giuridica avrà la possibilità di fare segnalazioni circostanziate.

La proposta di direttiva impone agli Stati membri di stabilire altresì norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti dalla mancata esecuzione di un’adeguata due diligence. Tali disposizioni di diritto nazionale saranno di applicazione necessaria nei casi in cui la legge applicabile alla relativa pretesa sia, in conformità alle norme di diritto internazionale privato, la legge di uno Stato extracomunitario.

Gli obblighi principali della direttiva sarebbero da intendersi, tuttavia, quali “obbligazioni di mezzi”. Una impresa non sarà ritenuta responsabile per i danni causati da un partner con il quale sussiste un rapporto d’affari consolidato se sono state:

  • cercate garanzie contrattuali per garantire la conformità con le politiche e i piani d'azione dell’impresa (anche attraverso accordi contrattuali a cascata) e
  • messe in atto misure adeguate per verificarne la conformità.

La responsabilità civile sorgerebbe però in ogni caso se fosse ragionevole aspettarsi che l'azione intrapresa sarebbe stata inadeguata per far fronte all'impatto negativo. La proposta non specifica tuttavia su chi debba ricadere l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle misure, decisione dunque deferita agli Stati Membri.

La proposta, infine, ha chiarito che gli amministratori delle società dell'UE interessate dovranno adempiere al loro obbligo di agire nell’interesse superiore della società tenendo conto delle conseguenze sui diritti umani e sull’ambiente delle loro decisioni.

Ora si attende che la bozza di direttiva passi al Consiglio e al Parlamento europeo per arrivare al testo finale. Se adottata, gli Stati Membri avranno due anni di tempo per recepirla. Le imprese medie UE ed extra UE saranno invece vincolate agli obblighi individuati nella direttiva due anni dopo la fine del periodo di recepimento della direttiva stessa.

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