20 Giugno 2023

In vigore dal 20 maggio 2023 la nuova legge sull'equo compenso per avvocati e professionisti: 78.000 le imprese interessate

SUSANNA TAGLIAPIETRA

Immagine dell'articolo: <span>In vigore dal 20 maggio 2023 la nuova legge sull'equo compenso per avvocati e professionisti: 78.000 le imprese interessate</span>

Abstract

È in vigore la Legge 21 aprile 2023, n. 49 sul cosiddetto equo compenso destinata a cambiare i rapporti tra le imprese che per natura o fatturato sono considerate contraenti forti e gli appartenenti alle professioni ordinistiche. Significativa la portata delle novità.

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Ampliata la platea delle imprese interessate

La prima novità introdotta dalla nuova legge è la platea delle imprese interessate.

La convenzione avente ad oggetto lo svolgimento di attività professionali in favore di un’impresa si considera - con presunzione legale semplice – imposta unilateralmente al professionista quando si tratta di imprese bancarie assicurative e loro controllate o mandatarie; imprese con più di 50 lavoratori; imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

La legge riguarda convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore delle dette imprese, nonché ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo purché vincolante per il professionista le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese.

L’impatto della legge è quindi molto esteso, poiché la normativa è destinata a coinvolgere, secondo una stima del Sole24ore, circa 78 mila imprese, da un lato, e dall’altro, per limitarci agli avvocati, fino a 240mila avvocati.

 

Le convenzioni tra impresa e professionista

La legge colpisce gli accordi tra impresa e professionista in ragione della disparità di forza contrattuale tra le parti: la convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari e qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo. Detti accordi si presumono cioè imposti dall’impresa e la presunzione opera anche se la proposta di accordo provenga dal professionista: la prova contraria deve consistere nella argomentata prova che l’accordo è stato discusso analiticamente dopo trattative effettive, a nulla valendo l’apposizione della clausola di stile per cui “il presente accordo è frutto di negoziazione tra le parti”.

 

La nozione di equo compenso

Ma quando un compenso è equo? L’equo compenso è definito dall’articolo 1 della nuova legge, come la corresponsione di un compenso che soddisfa due condizioni:

1. è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;

2. è conforme ai compensi previsti, per gli avvocati, dai parametri forensi contenuti nel D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022.

Se si considera che i parametri forensi comprendono le allegate tabelle con l’indicazione degli onorari per ogni tipo di attività e per scaglioni di valore e prevedono la possibilità per il giudice nella liquidazione giudiziale del compenso di aumentare o ridurre fino al 50% detti onorari, ne viene una prima indicazione tassativa: non è equo il compenso che preveda un compenso inferiore al 50% dei parametri.

 

Le clausole nulle

La clausola che prevede a compenso del professionista un onorario inferiore a quello definibile come “equo” è nulla.

Ma occorre notare che sono nulle anche le clausole che:

  • non tengono conto dei costi sostenuti dal professionista;
  • vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • impongono al professionista di anticipare le spese.

Nulla è anche:

  • la previsione di termini di pagamento sopra i 60 giorni dall’emissione della fattura;
  • la clausola che riconosce all’avvocato il solo minor importo previsto dalla convenzione anche quando il giudice liquida al cliente le spese legali in misura superiore al detto importo.

Nulle sono le clausole contrattuali che prevedono nell’ambito dell’incarico prestazioni gratuite, le clausole “salvo buon fine”, le prestazioni retribuite a scalare, gli obblighi di utilizzo a pagamento dei software dell’impresa committente.

Da notare che la nullità colpisce anche la previsione che in caso di accordo quadro sostitutivo di un accordo precedente il nuovo compenso inferiore pattuito si applichi anche agli incarichi pendenti, non ancora definiti o fatturati.

La nullità appartiene al novero delle nullità cosiddette di protezione, cioè è disposta ad esclusiva  tutela del professionista, può essere azionata dallo stesso, ma anche sollevata dal giudice d’ufficio nel caso in cui in corso di causa il professionista stesso non l’abbia rilevata ed evidenziata.

 

Conseguenze e sanzioni inasprite

Una volta dichiarata la nullità della clausola, all’avvocato spetterà la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata, con condanna del committente al pagamento della differenza tra quanto versato o pattuito e l’equo compenso. Oltre a ciò il giudice potrà condannare l’impresa committente anche al pagamento di un indennizzo a favore del professionista di ammontare fino al doppio della differenza vista sopra, e salvo sempre il diritto al risarcimento del maggior danno.

Al professionista è data anche un’ulteriore via d’azione: può chiedere al proprio ordine di appartenenza un parere di congruità sul compenso, e tale parere ha efficacia di titolo immediatamente esecutivo contro l’impresa.

Ulteriore agevolazione introdotta dalla legge per il professionista è che la prescrizione per l’azione decorre dal momento in cui cessa il rapporto con l’impresa: in caso di pluralità di prestazioni rese con un unico incarico, convenzione, contratto, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione, tranne il caso di prestazioni aventi carattere periodico.

È prevista una class action a tutela dei diritti omogenei dei professionisti, e sanzioni deontologiche da parte degli ordini e i collegi professionali per la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso equo.

Una legge, come si vede, tutta a difesa dei professionisti e del loro diritto a una retribuzione dignitosa e rispettosa del lavoro. Una legge che interviene anche a livello di categoria, poiché colpisce anche le pratiche scorrette di concorrenza al ribasso. Una legge che rende insidiose per le imprese tutte le pattuizioni di affidamento di incarichi professionali.

 

 

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