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L’atto di dotazione del trust non è soggetto a imposte proporzionali
La Cassazione conferma con la sentenza n. 16701 depositata il 21 giugno 2019 che l’atto di dotazione del trust , anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 47 del D.l. 226/2006, che ha esteso l’imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione liberali, non è soggetto ad alcun prelievo indiretto , a prescindere dalla causa del trust.