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Cosa è previsto sulla sospensione degli adempimenti tributari
Con gli articoli da 60 a 62 del decreto è stata prevista una sospensione di taluni dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, mentre l’articolo 68 prevede la sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento. Poche le misure indirizzate alla generalità dei contribuenti che comprendono:
Misure indirizzate alle generalità dei contribuenti
- Una mini-proroga di 4 giorni, al 20 marzo dei versamenti tributari inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 (articolo 60).
- Una sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio (articolo 62).
- Inoltre, viene prevista una sospensione dei termini di versamento per gli importi derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso (articolo 68).
Ulteriormente, il decreto prevede solo per una serie di contribuenti considerati maggiormente danneggiati delle ulteriori sospensioni che vengono di seguito analizzate. Si tratta in particolare del settore turistico-alberghiero, di quello dell'arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell'educazione e dell’assistenza. Altre sospensioni sono previste anche in base al fatturato o per quei contribuenti che si trovano nelle aree particolarmente colpite dall’epidemia.
Misure indirizzate a particolari categorie di contribuenti
- Le disposizioni, emanate inizialmente per il settore turistico-alberghiero (articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 9/2020) vengono estese ad un elenco di contribuenti rinvenibile al comma 2 dell’articolo 61. Per tutti questi contribuenti viene disposta la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Per gli stessi soggetti vengono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi devono sempre essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio oppure in 5 rate mensili di pari importo (articolo 61).
- Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione del versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione si applica fino al 31 maggio 2020. Queste ultime versano quindi in un'unica soluzione entro il 30 giungo oppure in 5 rate mensili a partire dal mese di giugno (articolo 61).
- Per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno conseguito nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro viene prevista una sospensione dei versamenti da autoliquidazione relativi all’IVA, alle ritenute alla fonte per il lavoro dipendente e dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi che scadono dal 8 marzo al 31 marzo. Il limite dei ricavi viene meno ma solo con riferimento al versamento dell’IVA per quei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo (articolo 62).
- Da ultimo, per i compensi e i ricavi che vengono pagati fino il 31 marzo, viene data la possibilità al lavoratore autonomo e all’agente senza dipendenti e con ricavi nell’anno precedente inferiori al 400.000 mila di chiedere, al suo sostituto di imposta la non applicazione della ritenuta d’acconto. Anche in questo caso si dovrà provvedere al versamento entro il 31 maggio, o in 5 rate mensili da maggio in poi (articolo 62).
Conclusioni
Le misure intraprese sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari non sembrano sufficienti a dare una risposta all’emergenza sanitaria e a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi in difficoltà. Esse non possono garantire il necessario “ossigeno finanziario” di cui in questo momento il nostro sistema produttivo ha più che mai bisogno. D’altronde ci si aspetta che il vero “conto” sull’economia del paese verrà presentato nei prossimi mesi. Infatti, la nota banca d’affari Morgan Stanley ha già stimato una flessione del PIL a - 5,8% per il 2020. È quindi auspicabile una semplificazione ed un ampliamento delle misure a tutti quei soggetti che presentano una riduzione significativa dei ricavi concedendo dei piani di rientro sufficientemente ampi.