02 Aprile 2020

COVID-19: il diritto di visita ai figli minori al tempo dell'emergenza sanitaria

ANTONELLA STILLITANO

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Abstract

                                    Aggiornato al 02/04/2020

La gestione dei figli in questo momento di emergenza da coronavirus può diventare un problema per i genitori separati, risulta, necessario fornire chiarimenti sull’ammissibilità dei trasferimenti dei figli minori per l’esercizio del diritto di visita.

Dopo i DPCM di inizio Marzo, appariva pacifico che tale diritto potesse proseguire ad esercitarsi, mentre, dopo il DPCM 22.3.20, che ha adottato misure più restrittive, eliminando la previsione dell’ammissibilità dello spostamento per il “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” (art. 1 co. 1 lett. b), sembrava che lo spostamento del minore da un Comune ad un altro potesse subire delle limitazioni.

Sono quindi sorti nuovi interrogativi tra i genitori separati, in ordine alla possibilità o meno di far visita ai figli che risiedano in altri Comuni, che andremo ad analizzare.

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Il provvedimento del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2020

In tema di affido e collocamento dei minori si è già formata giurisprudenza a tutela della salvaguardia del diritto di visita dei genitori in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Le pronunce sono orientate a considerare l’art.1 comma 1 lett. a) non in contrasto con l’attuazione delle disposizioni preesistente relative ai figli, infatti: “sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento reso in via d’urgenza l’11 Marzo 2020, rigettava l’istanza di un genitore volta ad ottenere la limitazione del diritto di visita dell’altro in ragione della situazione derivante dalla pandemia di COVID-19 e del rischio di contagio.

I genitori avevano precedentemente concordato «il mantenimento delle attuali condizioni di affido e collocamento dei minori, con indicazione di un calendario di frequentazioni degli stessi col genitore non collocatario […]». Accordo da considerarsi vincolante, precisa il Tribunale.

In data 11 Marzo 2020, la madre aveva presentato istanza urgente, chiedendo che il Tribunale ordinasse che i minori, che si trovavano presso il padre fuori Milano, rientrassero immediatamente presso l’abitazione materna.

Il Tribunale di Milano si è pronunciato inaudita altera parte disponendo di attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale, ritenendo vincolante, ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre, il predetto accordo, motivando che i decreti ministeriali dell’ 8 e del 9 Marzo non vietano l'esercizio di tale diritto.

Il Tribunale, rilevato come il DPCM non precludesse il rientro presso la residenza o domicilio, e che il Governo nelle proprie FAQ aveva chiarito che gli spostamenti per permettere a ciascun genitore di attuare il diritto di visita e frequentazione del figlio, erano permessi, rigettava l’istanza imponendo il rispetto dell’accordo già raggiunto.

E’ stato i ritenuto, infatti, che nei “comprovati motivi di assoluta urgenza” rientri il diritto di visita dei genitori separati, che legittima lo spostamento da un Comune all’altro.

Il Governo, intervenendo sul proprio sito, ha chiarito la legittimità degli spostamenti per permettere ai figli di genitori separati di rimanere con entrambi i genitori in base ai provvedimenti giudiziali.

Nel decreto dell’11 Marzo si faceva riferimento alla questione e si diceva che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore, sono consentiti, secondo le modalità previste dal Giudice”.

Il nuovo DPCM  del 22.3.20 non prevede nulla di diverso. 

I genitori potranno accompagnare i figli dall’ex coniuge anche se vive in un Comune diverso, munendosi dell’autocertificazione.

Ciò è suffragato dalla circostanza che il 25 Marzo 2020 sul sito http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, nella sezione FAQ, alla domanda: “Sono separato, posso andare a trovare i miei figli?”  la risposta è: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore sono consentiti secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.”

Conclusivamente, fermi restando il diritto di visita del genitore non collocatario e il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, tali diritti, devono bilanciarsi col diritto alla salute e alla vita.

Dopo il DPCM 22.3.20, lungi dal voler mettere a punto un vademecum per rispondere a dubbi e quesiti dei genitori sui comportamenti da tenere senza incorrere in sanzioni, si osserva come il diritto di visita e di trasferimento dei minori sia consentito, con l’avvertimento di munirsi del provvedimento giudiziale che lo dispone, di autocertificazione, adottando le prescrizioni e cautele sanitarie , rimettendo al buon senso dell’adulto ogni valutazione, caso per caso, in relazione al superiore interesse del minore.

Si pensi, ai genitori esposti al rischio di contagio, per ragioni sanitarie o perché conviventi con soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili oppure perché manifestano sintomi caratterizzanti il COVID-19.

In tali casi, prima che ancora le norme di diritto, nel preminente interesse dei minori, il senso di responsabilità e la prudenza, dovrebbero indurre il genitore “più esposto” a giustificare la sospensione dei rapporti tra un genitore e figli.

 

 

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