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Definizione di Dirigente
L’art. 1 del CCNL è stato riscritto e tre sono le novità:
- È da inquadrarsi come dirigente il prestatore di lavoro:
- per il quale sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del Codice Civile;
- che ricopra in azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale;
- che esplichi le sue funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi che possono essere dell’impresa o anche solo di un ramo autonomo della stessa.
La novità è proprio nell’aggiunta del ramo autonomo, concetto richiamato sia al primo che al secondo comma dell’articolo.
- Tra le esemplificazioni di dirigente, sono state inserite anche le figure professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico professionale, che concorrono a definire e realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo.
La novità è l’inquadramento come dirigente subordinato del dirigente “specialista” o “professional” che finora, in assenza di una espressa indicazione nella definizione contrattuale, le aziende avevano ricondotto solo in parte nella categoria dirigenziale.
- Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente devono essere previamente sottoposte alla procedura di conciliazione prevista dal CCNL (art. 21)
La novità è la previsione dell’obbligatorietà di tale procedura, che prima invece era facoltativa, rafforzando quindi il ruolo delle Parti stipulanti il CCNL nella gestione condivisa delle tematiche contrattuali.
Trattamento minimo complessivo di garanzia
Il trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) diventa di € 80.000 nel 2025 e di € 85.000 dal 2026.
A copertura dell’anno 2024 di vacanza contrattuale è stata prevista la corresponsione, entro il marzo 2025, di un “una tantum” pari al 6% del trattamento economico lordo annuo percepito nel 2024, a condizione che il dirigente:
- sia inquadrato dirigente in azienda almeno dal 1° gennaio 2019;
- percepisca un trattamento economico annuo lordo non superiore a € 100.000;
- non abbia percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura, tranne quelli per TMCG e/o per aumenti di anzianità, nel periodo 1° gennaio 2024 – 13 novembre 2024.
A tal fine le Parti sociali hanno specificato
- che non costituiscono aumenti o compensi di altra natura, idonei ad escludere il riconoscimento dell’una tantum:
- le misure di welfare riconosciute dall’azienda alla totalità dei dipendenti (ivi compresi il dirigente);
- la corresponsione di una tantum;
- i compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati (MBO Management by Objective);
- che costituiscono compensi di altra natura, la cui percezione esclude il dirigente dalla fruizione dell’importo una tantum:
- i fringe benefit riconosciuti per la prima volta dal 1° gennaio 2019, purché non siano stati riconosciuti al solo scopo di garantire al dirigente un trattamento economico complessivo lordo annuo pari al TMCG;
- esclusivamente per i dirigenti impegnati in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile (Piani di Vendita) di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte mensilmente.
Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto sia stato risolto in corso d’anno, il TMCG spettante nell’anno di inizio o fine del rapporto di lavoro deve essere riproporzionato in base ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e l’importo una tantum dovrà anche essere utilizzato per il calcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Compensi di importo variabile
Con l’art. 6-bis è stato introdotto per le imprese l’obbligo di adottare, per tutti i dirigenti, sistemi di retribuzione variabile legati al raggiungimento di obiettivi, che possono essere collegati a indici e/o a risultati (Management by Objective).
L’obbligatorietà di modelli gestionali e retributivi che leghino quote di retribuzione del dirigente ai risultati aziendali novità - si legge nella nota di intenti del nuovo CCNL - costituisce un elemento di grande rilevanza per la modernizzazione dei sistemi gestionali delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, per la valorizzazione delle risorse dirigenziali nonché per dare effettiva attuazione alle intese contrattuali tra le parti.
È inoltre prevista l’informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) dei dirigenti, ove presente, circa i criteri e le modalità di attuazione dei compensi variabili e l’azienda è tenuta ad incontrare le RSA, ove richiesto.
L’Osservatorio bilaterale permanente monitorerà il livello di presenza e funzionamento di forme di retribuzione variabile collegate a criteri oggettivi e ad obiettivi collettivi ed individuali, anche al fine di verificare il grado di diffusione dei modelli attuativi definiti con l’accordo 30 dicembre 2014.
Attraverso l’Osservatorio bilaterale verranno promosse iniziative formative e culturali congiunte rivolte in particolare al sistema delle piccole e medie imprese, anche attraverso appositi progetti sperimentali in ambito di Fondirigenti.
Annualmente, di norma nel corso del secondo semestre, le parti promuoveranno una riunione di delegazioni plenarie al fine di riferire circa i risultati dell’attività dell’Osservatorio con particolare riguardo agli esiti delle iniziative promosse onde assumere ogni conseguente determinazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.
Trasferte e missioni
L’importo giornaliero da corrispondere al Dirigente per ogni periodo di trasferta di almeno 12 ore nell’arco temporale di 24 ore dalla parte passa da € 85,00 ad € 100,00, oltre al rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità.
Restano comunque fatte salve eventuali intese aziendali o individuali.
Divieto di trasferimento del dirigente
Con l’obiettivo dichiarato di favorire i migliori equilibri familiari e di cura a fronte di particolari situazioni è stato modificato l’art. 14, comma 9, del CCNL, prevedendo il divieto di trasferimento nei seguenti casi:
- del dirigente che abbia compiuto il 55° anno di età;
- del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta;
- del dirigente che abbia compiuto il 50° anno con figli minori di età
Sono comunque fatti salvi i diversi accordi tra le Parti.
Trattamento di malattia
Sono diverse le novità del nuovo CCNL Dirigenti Industria anche in tema di trattamento di malattia.
Nel solco tracciato dalla normativa europea e della giurisprudenza sia europea sia nazionale, il periodo di conservazione del posto (periodo di comporto) tiene ora conto delle patologie oncologiche, prevendo in tal caso un periodo più ampio.
In particolare, nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio, il periodo di comporto del dirigente non in prova è di 12 mesi, durante i quali gli dovrà essere corrisposta l’intera retribuzione.
Il periodo di comporto è elevato a 18 mesi nel caso di patologie oncologiche.
Il periodo di comporto di 12 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. I 6 mesi aggiuntivi, per i casi di patologie oncologiche troveranno applicazione soltanto nel primo triennio dall’insorgenza della patologia ove debitamente certificata e comunicata dal dirigente all’azienda.