28 Gennaio 2021

Procedure concorsuali: la Corte di Cassazione accelera i tempi per il recupero dell’IVA

NATASCIA ALESIANI

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Abstract

Diversamente da quanto cristallizzato nella prassi amministrativa, a parere della Suprema Corte l’emissione, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972, di una nota di variazione IVA in diminuzione non deve essere subordinata alla certezza dell’irrecuperabilità dell’imposta derivante dalla “definitiva infruttuosità” di una procedura concorsuale.

A fronte di procedure concorsuali rimaste infruttuose non è, altresì, necessario emettere una nota di variazione IVA qualora il committente abbia già rettificato la detrazione operata in precedenza, scongiurando dunque qualsiasi rischio di perdita di gettito erariale (Corte di Cassazione n. 25896/2020).

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I Fatti di Causa

Il giudizio origina dall’impugnazione, da parte di una società cooperativa, di una cartella di pagamento relativa ad imposta sul valore aggiunto, per l’anno 1996, dichiarata e non versata.

A fondamento della sua difesa, la società cooperativa ha rilevato che l’Iva non versata si riferiva a fatture emesse nei confronti di una S.r.l., regolarmente registrate ma rimaste impagate, in quanto la debitrice, già in stato di decozione, era stata dichiarata fallita.

In seno alla procedura concorsuale il Tribunale aveva disposto la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo; motivo per cui il credito, pur ammesso al passivo fallimentare al chirografo, rimaneva insoddisfatto.

In aggiunta, il committente, nella persona del curatore fallimentare, aveva operato una rettifica in aumento, neutralizzando così la relativa detrazione d’imposta operata in precedenza.

La ricorrente ha impugnato l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate nei vari gradi di giudizio, e, infine, avanti alla Suprema Corte.

 

La Decisione alla luce della Disciplina della Corte Europea

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società cooperativa e ha cassato la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria del Lazio che respingeva l’ultimo appello proposto.

Nell’elaborazione della propria sentenza, ha ripercorso i tratti essenziali della disciplina europea, allineandosi ai principi già enunciati della Corte di Giustizia UE (causa C-246/16), così brevemente sintetizzabili:

  • l'istituto della rivalsa e della detrazione sono due fattispecie di una medesima operazione economica e, dunque, devono essere valutate in modo coerente;
  • i soggetti passivi hanno l’obbligo di assolvere l’Iva esposta in fattura;
  • gli Stati membri sono tenuti a ridurre la base imponibile e, quindi, l’importo dell’Iva dovuta se, successivamente alla conclusione dell’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non venga percepita;
  • risulta incompatibile con il diritto comunitario la subordinazione di un’eventuale rettifica della base imponibile, e quindi dell’imposta, alla conclusione di una procedura concorsuale, la quale, come spesso accade in Italia, può durare anche oltre i 10 anni;
  • il diritto alla variazione deve essere concesso quando sussiste una “ragionevole probabilitàche il debito non venga saldato, anche a rischio che la base imponibile venga rivalutata al rialzo nell’ipotesi di un successivo pagamento;
  • la base imponibile viene generalmente ragguagliata al corrispettivo realmente percepito dal prestatore, e pertanto l’Amministrazione Finanziaria non può riscuotere un importo superiore a quello incassato dal soggetto passivo.

 

L’Emissione delle note di variazione Iva

La Cassazione, ritenendo l’orientamento promosso dall’Amministrazione Finanziaria non conforme alle norme e ai principi comunitari, ha precisato che l’applicabilità dell’articolo 26 D.P.R. 633/72 non deve essere assoggettata alla mancata possibilità di recupero dell’imposta derivante dalla infruttuosità della procedura.

Non è pertanto necessario attendere la conclusione della procedura fallimentare per emettere la nota di variazione ai sensi del suddetto articolo.

In caso contrario, i soggetti passivi italiani risulterebbero penalizzati, in termini di liquidità, rispetto ai propri concorrenti residenti in altri Stati membri, con un effetto distorsivo e pregiudizievole per gli obiettivi di armonizzazione fiscale perseguiti dalla direttiva comunitaria in materia di Iva.

Tracciando così il limite da porre alle esigenze di tutela erariale per evitare di ledere finanziariamente i soggetti passivi, i Giudici di Legittimità hanno stabilito che per accordare il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta sia sufficiente che il soggetto passivo dia atto dell’esistenza di una ragionevole probabilità che il debito non venga saldato.

 

La recuperabilità dell’Iva senza emissione della nota di credito

Come evidenziato dalla Suprema Corte, la condotta del committente o cessionario ha effetti anche sulla posizione del prestatore o cedente, in quanto trattasi di una medesima operazione economica da valutare nel suo complesso.

Nel caso in esame, il curatore fallimentare, in seno alla procedura concorsuale, aveva operato una variazione in aumento ed aveva evidenziato un debito pari alla detrazione in precedenza operata, escludendo così il rischio di perdita di gettito fiscale.

Tale azione ha confermato la definitività dell’omesso pagamento, suffragando il mancato diritto alla detrazione dell’IVA non pagata.

Alla luce della ratio del meccanismo di rettifica volto a garantire la neutralità dell’imposta, è stata quindi qui rimarcata l’irrilevanza del fatto che il soggetto passivo non abbia emesso la nota di variazione.

In sintesi, i Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che, in tema di Iva, è illegittima la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria di ottenere l’imposta dal prestatore o cedente che non abbia emesso una nota di variazione Iva per il mancato pagamento di fatture causato da procedure concorsuali infruttuose, qualora il committente o cessionario abbia già rettificato la detrazione in precedenza operata, eliminando così ogni rischio di perdita per l’Erario.

 

Il presente contributo è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Marta Pasqui, Dottore Commercialista, Senior Associate – Andersen in Italy

 

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