03 Luglio 2023

Whistleblowing: a quali enti si applica la nuova normativa e quali soggetti possono segnalare

ANGELA BERINATI

Immagine dell'articolo: <span>Whistleblowing: a quali enti si applica la nuova normativa e quali soggetti possono segnalare</span>

Abstract

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, che introduce la nuova disciplina in tema di whistleblowing in Italia.

Il decreto ha l’obiettivo di tutelare le persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Nello specifico, lo scopo è quello di proteggere il segnalante da qualsiasi ritorsione conseguente alla segnalazione, intesa come qualsiasi comportamento, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione stessa e che provochi o possa provocare al segnalante un danno ingiusto.

In questo articolo esaminiamo brevemente l’ambito di applicazione soggettivo della nuova normativa. Vediamo quindi, da un lato, quali sono i soggetti tenuti ad adeguarsi alle nuove regole – e quindi obbligati a istituire i canali di segnalazione e a garantire le varie tutele a favore di coloro che denunciano illeciti – e, dall’altro, quali soggetti possono effettuare segnalazioni.

 

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Gli enti a cui si applica la nuova normativa

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano sia ad enti del settore pubblico che del settore privato.

I soggetti del settore pubblico, ai quali si rivolge la normativa, sono espressamente richiamati dal decreto legislativo in commento. Si tratta, nello specifico, di:

  • amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • enti pubblici economici;
  • organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;
  • concessionari di pubblico servizio;
  • società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’art. 2 comma 1 lettere m) e o) del D.Lgs. n. 175/2016, anche se quotate.

I soggetti del settore privato tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina sono specificamente individuati sulla base di diversi criteri, relativi alla consistenza del personale impiegato, all’adozione o meno del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 o allo svolgimento di attività nei settori disciplinati dal diritto dell’UE.

Si possono così riassumere:

    • soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
    • soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione di atti dell’UE relativi a specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) anche se con una media inferiore a 50 lavoratori subordinati nell’ultimo anno;
    • soggetti che adottano Modelli Organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001, anche se con una media inferiore a 50 lavoratori subordinati nell’ultimo anno.

 

Gli autori delle segnalazioni

Il Decreto legislativo n. 24/2023 individua anche i soggetti che possono effettuare segnalazioni, introducendo rilevanti novità rispetto alla normativa precedente.

Sono legittimati a segnalare:

    • dipendenti pubblici;
    • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
    • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
    • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
    • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
    • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
    • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato.

Ciò che rileva, dunque, è l’esistenza di una relazione tra il segnalante ed il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, che può riguardare attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

È possibile, infatti, segnalare: (i) quando il rapporto giuridico è in corso; (ii) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (iii) durante il periodo di prova; (iv) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

 

Termine di decorrenza

La distinzione tra pubblico e privato rileva anche ai fini del termine per l’attivazione dei canali di segnalazione e per l’adeguamento in generale alla normativa.

Le nuove norme hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249 o che rientrano nell’ambito di applicazione di atti dell’UE relativi agli specifici settori di cui sopra, l’obbligo di adeguamento ha, invece, effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

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